Alla Corte costituzionale la legge della Regione Lazio sul terzo condono
Alla Corte costituzionale la legge della Regione Lazio sul terzo condono
E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. Lazio 8 novembre 2004, n. 12, con riferimento agli artt. 3, 42, 97, 103 e 113 Cost., nella parte in cui reca disposizioni più restrittive rispetto alla legge n. 326 del 2003 sul c.d. terzo condono (1).
(1) Il Tar ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di illegittimità costituzionale della l. reg. Lazio n. 12 del 8 novembre 2004 la quale, all’art. 3, reca delle disposizioni più restrittive rispetto alla legge n. 326 del 2003 – c.d. terzo condono – precludendo la sanabilità di opere comportanti aumenti di volume e di superficie in presenza di determinati tipi di vincoli (quelli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e della falde acquifere, dei beni ambientali e paesaggistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali) imposti anche successivamente alla realizzazione delle opere, laddove la legge nazionale attribuisce rilievo ostativo solo ai vincoli preesistenti, anche se non comportanti inedificabilità assoluta.
Il dato letterale della norma, dando rilievo al vincolo sopravvenuto, senza precisare lo spatium temporis entro cui deve intervenire il vincolo, implica valenza ostativa al condono a tutti i vincoli sopravvenuti, ovvero a quelli collocati nello spatium temporis esistente fra la data di realizzazione delle opere e la disamina dell’istanza di sanatoria da parte dell’amministrazione comunale, senza che sia consentito alle Amministrazioni né ai giudici la possibilità di individuare uno sbarramento temporale del rilievo del vincolo.
Con la conseguenza che l’accoglibilità o meno della domanda di condono non dipende dalla situazione giuridica esistente al momento dell’entrata in vigore della normativa condonistica, ovvero al momento della presentazione della domanda, ma da quella esistente al momento della sua esitazione, potendo così domande di condono relative ad immobili ricadenti nella medesima zona e presentate in pari data essere esitate in senso diverso a seconda del momento in cui l’Amministrazione esamini le medesime domande, con penalizzazione dei richiedenti il condono dalla lunghezza dei tempi per la decisione sulle domande, posto che si assegnerebbe rilevanza a tutti i vincoli sopravvenuti, anche dopo la presentazione della domanda di condono, sino al momento in cui l’amministrazione abbia ad esitare la medesima, con penalizzazione di situazioni analoghe in ragione dei tempi lunghi per la definizione delle pratiche di condono, impedendo di formulare una prognosi dell’istanza al momento della sua presentazione.
La norma è stata quini sospettata di illegittimità costituzionale per irragionevolezza, per lesione del principio di certezza del diritto nonché per disparità di trattamento, preclusa essendo al giudice, in ragione del dato letterale della stessa, una interpretazione costituzionalmente compatibile mediante individuazione di uno spatium temporis entro cui deve intervenire il vincolo ostativo alla concessione della sanatoria, la quale, in virtù del principio del tempus regit actum, non può che interpretarsi nel senso della rilevanza di qualsiasi vincolo sopravvenuto ed esistente al momento della decisione sull’istanza di sanatoria.
Allegati
- Tar Lazio, sez. II quater, ord., 20 dicembre 2019, n. 14632 – Pres. Stanizzi, Est. Caminiti , (29114kb)
Anno di pubblicazione:
2019
Materia:
EDILIZIA e urbanistica, CONDONO EDILIZIO
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri