Alla Corte costituzionale la dispensa del giudice onorario per malattia ultrasemestrale.

Alla Corte costituzionale la dispensa del giudice onorario per malattia ultrasemestrale.


Corte costituzionale – rimessione – magistratura onoraria- dispensa- criteri - malattia ultrasemestrale- eccesso di delega.

La legge delega 28 aprile 2016, n. 57 ha individuato con precisione il contenuto del potere legislativo delegato, operando un rinvio automatico e globale all’art. 9 della legge n. 374 del 1991, vincolando così il legislatore delegato a prevedere l’applicazione di tale disciplina a tutti i magistrati onorari; secondo l’art. 9 della legge n. 374 del 1991, l’infermità costituisce causa di dispensa solo quando impedisca “in modo definitivo” l’esercizio delle funzioni, mentre la durata massima semestrale è prevista solo per gli “altri impedimenti” e, quindi, per impedimenti diversi dall’infermità. Il decreto legislativo, invece, ha previsto la dispensa per qualsiasi impedimento che si protragga oltre sei mesi, senza riportare, in difformità dal criterio posto dalla delega, il trattamento più favorevole previsto dalla legge n. 374 del 1991 per le infermità, e senza operare alcuna distinzione tra i tipi di impedimento. Pertanto, la delega sembra essere stata esercitata in termini diversi da quanto prescritto dalla legge 57 del 2016, incidendo sul trattamento più favorevole previsto per la malattia.


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

CORTE costituzionale

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri