News UM n. 61/2022. Alla Corte costituzionale la disciplina – prevista da una legge della Regione Campania - che prevede, in materia di RR.SS.AA., che il fabbisogno si considera soddisfatto con l’autorizzazione di una sola struttura sanitaria per distretto-base

News UM n. 61/2022. Alla Corte costituzionale la disciplina – prevista da una legge della Regione Campania - che prevede, in materia di RR.SS.AA., che il fabbisogno si considera soddisfatto con l’autorizzazione di una sola struttura sanitaria per distretto-base

Con l’esaustiva ordinanza in esame il T.a.r. ha sottoposto alla Corte costituzionale – in relazione ai parametri degli artt. 32, 41 e 117, comma 3 Cost. – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 (Fabbisogno e dislocazione territoriale delle RR.SS.AA.), comma secondo, della legge regionale n. 8 del 22 aprile 2003 (Realizzazione, organizzazione, funzionamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali Pubbliche e Private - RR.SS.AA.) che così dispone: “Il fabbisogno di centri diurni per anziani è pari ad almeno una struttura per ASL e non superiore ad una per ogni distretto sanitario di base. In ogni ASL deve esistere presso un centro diurno per anziani almeno un centro diurno Alzheimer, con un fabbisogno di posti semi-residenziali pari allo 0,5 per cento della popolazione ultrasessantacinquenne”.