Alla Corte costituzionale l’art. 1, comma 953, l. n. 145 del 2018, che ha funzione di sanatoria di eventuali accordi invalidi che impongono oneri economici ai titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili

Alla Corte costituzionale l’art. 1, comma 953, l. n. 145 del 2018, che ha funzione di sanatoria di eventuali accordi invalidi che impongono oneri economici ai titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili


Energia elettrica – Fonti rinnovabili - Titolari di impianti di produzione - Oneri di carattere meramente economico – Nullità – Sanatoria - Art. 1, comma 953, l. n. 145 del 2018 – Violazione artt. 3, 24, 111, e 117, comma 1, Cost., artt. 6 della direttiva 2001/77/CE, 12, d.lgs. n. 387 del 2003, 6 Cedu e 2 del protocollo di Kyoto dell’11 dicembre 1997.

 

        E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 953, l. 30 dicembre 2018, n. 145  – in relazione agli artt. 3, 24, 111, e 117, comma 1, Cost., nonché in relazione ai principi generali della materia della produzione energetica da fonti rinnovabili sanciti dagli artt. 6 della direttiva 2001/77/CE e 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, e agli obblighi internazionali, di cui agli artt. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 2 del protocollo di Kyoto dell’11 dicembre 1997 – nella parte in cui prevede una generalizzata sanatoria rispetto ad accordi che abbiano imposto ai titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili oneri di carattere meramente economico, e di cui è stata dichiarata la nullità in sede giurisdizionale (1).

 

(1) Giova premettere che l’art. 1, comma 953, l. 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), prevede che: «Ferma restando la natura giuridica di libera attività d’impresa dell’attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, e segnatamente dei criteri contenuti nell’allegato 2 al medesimo decreto. Gli importi già erogati e da erogare in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito d’impresa del titolare dell’impianto alimentato da fonti rinnovabili.
Afferma la Sezione che l’art. 1, comma 953, l. n. 145 del 2018 ha una portata generalizzata di sanatoria rispetto ad accordi che abbiano imposto ai titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili oneri di carattere meramente economico, e di cui è stata dichiarata la nullità in sede giurisdizionale, che non ne consente un’interpretazione conforme alla Costituzione.
Aggiunge che il legislatore ha inteso impedire che l’orientamento del giudice amministrativo possa essere confermato e che le amministrazioni locali si trovino pertanto a dovere restituire le somme ricevute in esecuzione di accordi con i gestori di impianti energetici da fonti rinnovabili costituenti mere compensazioni pecuniarie, come nel caso di specie laddove la sentenza di primo grado fosse confermata.
Ulteriore effetto derivante dalla norma è quello per cui la sanatoria degli accordi, attraverso la conservazione della loro efficacia, si estenderebbe anche alle somme ancora da versare da parte dei gestori degli impianti. Ciò si ricava dalla sua formulazione, secondo cui «i versamenti restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia». Dalla piena efficacia degli accordi così prevista deriva quindi l’irripetibilità dei versamenti di somme in esecuzione di essi, coerentemente peraltro con il principio di carattere generale per cui ogni spostamento patrimoniale deve essere assistito da una legittima causa giuridica (art. 2041 cod. civ.);


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

ENERGIA elettrica ed energia in genere, ENERGIA rinnovabile

ENERGIA elettrica ed energia in genere

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri