Alla Corte costituzionale l’abrogazione del premio ex art. 2262, comma 3, del Codice militare
Alla Corte costituzionale l’abrogazione del premio ex art. 2262, comma 3, del Codice militare
Militari, forze armate e di polizia – Trattamento economico – Premio ex art. 2262, comma 3, del Codice militare – Abrogazione ex art. 1, comma 261, l. n. 190 del 2014 – Violazione artt. 3, 36 e 97 Cost. – Rilevanza e non manifesta infondatezza.
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 261, della legge di stabilità 23 dicembre 2014, n. 190, che ha disposto l’abrogazione della corresponsione del premio previsto dall’art. 2262, comma 3, del Codice militare, per violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., integrando tale disposizione un'ipotesi di esercizio irrazionale del potere del legislatore di emanare norme con effetto retroattivo, incidendo sul legittimo affidamento dei soggetti coinvolti, sul rapporto sinallagmatico tra prestazione resa e retribuzione proporzionale e sufficiente e, in ultima analisi, sul buon andamento dell’azione amministrativa (1).
(1) Afferma la Sezione che l’art. 1, comma 261, l. n. 190 del 2014 potrebbe essere interpretato in un senso atto a salvaguardare il legittimo affidamento ingeneratosi nel lavoratore all’atto dell’opzione – esercitata nel 2003 - per la permanenza nei ruoli dell’Aeronautica militare, impedendo alla norma in parola di operare con efficacia retroattiva rispetto ad aspettative consolidate, in ragione di una scelta operata in un momento molto risalente nel tempo. Ritiene però tale interpretazione non praticabile in ragione del tenore letterale della norma e della sua ratio, che non consentono di attribuire alla stessa un significato diverso da quello sospettato di incostituzionalità, cioè il significato di vietare – per ragioni di copertura finanziaria (la disposizione incriminata è infatti contenuta in legge finanziaria) - la liquidazione del premio di cui si discute in favore dei controllori di volo che avrebbero perfezionato i requisiti per andare in pensione, nel quinquiennio 2014-2018, per aver raggiunto i 45 anni e non superato i 50 alla data di entrata in vigore della l. n. 365 del 2003; ove si cercasse infatti di attribuirvi un significato diverso, nel tentativo di risolvere le antinomie di sistema, si finirebbe per privare la norma di qualsivoglia significato ed effetto.
La Sezione ritiene che vada quindi sollevata questione di costituzionalità della cennata normativa sul duplice rilievo che: a) la norma, abrogando la disposizione del Codice militare di cui all’art. 2262, determinerebbe un’alterazione del rapporto di sinallagmaticità tra prestazioni già rese e retribuzione corrispondente promessa, in violazione dell’art. 36 Cost.; b) la norma stessa, in mancanza della previsione di un graduale regime transitorio teso a evitare la vanificazione di aspettative legittimamente createsi nel tempo (e confermate dal legislatore nel 2010) nonché ad evitare irragionevoli disparità di trattamento, violerebbe i principi di uguaglianza sostanziale e di ragionevolezza, sanciti dall’art. 3 Cost.; in particolare riserverebbe un trattamento uguale a situazioni radicalmente diverse, in ragione del fatto che porrebbe sullo stesso piano il personale di cui al comma 3 dell’art. 2262 (tra cui il ricorrente), che avrebbe percepito l’intero trattamento premiale solo al raggiungimento dei limiti di età ed il personale di cui al comma 2 della stessa disposizione, che avrebbe – medio tempore - percepito parte dei premi e che, per effetto dell’abrogazione disposta dalla norma sospettata di incostituzionalità, perderebbe solo il premio residuo.
Anno di pubblicazione:
2020
Materia:
MILITARE
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri