Alla CGUE la questione di compatibilità dell’obbligo di iscrizione al ROC per i fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online
Alla CGUE la questione di compatibilità dell’obbligo di iscrizione al ROC per i fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online
Alla CGUE la questione di compatibilità dell’obbligo di iscrizione al ROC per i fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online
Unione europea - Prestazione di servizi - Servizi di intermediazione online e motori di ricerca online - Obbligo di iscrizione al ROC - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Il T.a.r. Lazio solleva questione pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia UE, ai sensi dell’art. 267 TFUE, in relazione ai seguenti quesiti:
a) se il regolamento (UE) 2019/1150 osta ad una disposizione nazionale che, al fine di promuovere l'equità e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione online, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti, impone ai fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca online l’iscrizione in un registro, comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e il pagamento di un contributo economico, oltre alla sottoposizione a sanzioni in caso di suo inadempimento;
b) se la direttiva (UE) 2015/1535 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i provvedimenti con cui viene previsto a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line l’obbligo di iscrizione in un registro, comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e il pagamento di un contributo economico, oltre alla sottoposizione a sanzioni in caso di suo inadempimento; in caso positivo, se la direttiva consenta ad un privato di opporsi all’applicazione nei suoi confronti delle misure non notificate alla Commissione;
c) se l’art. 3 della direttiva 2000/31/CE osta all’adozione da parte di autorità nazionali di disposizioni che, al fine di promuovere l'equità e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti, prevedono per gli operatori, stabiliti in altro paese europeo, oneri aggiuntivi di tipo amministrativi e pecuniario, quale l’iscrizione in un registro, comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e il pagamento di un contributo economico, oltre alla sottoposizione a sanzioni in caso di suo inadempimento;
d) se il principio di libera prestazione di servizi di cui all'art. 56 T.F.U.E. e l’art. 16 della direttiva 2006/123/CE ostano all’adozione da parte di autorità nazionali di disposizioni che, al fine di promuovere l'equità e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione online, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti, prevedono per gli operatori, stabiliti in altro paese europeo, oneri aggiuntivi di tipo amministrativi e pecuniario, quale l’iscrizione in un registro, comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e il pagamento di un contributo economico, oltre alla sottoposizione a sanzioni in caso di suo inadempimento;
e) se l’art. 3, par. 4, lett. b), direttiva 2000/31/CE, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i provvedimenti con cui viene previsto a carico dei fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online l’obbligo di iscrizione in un registro, comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e il pagamento di un contributo economico, oltre alla sottoposizione a sanzioni in caso di suo inadempimento; in caso positivo, se la direttiva consenta ad un privato di opporsi all’applicazione nei suoi confronti delle misure non notificate alla Commissione. (1)
(1) Il T.a.r. per il Lazio con ordinanze n. 12835, 12836, 12839, 12840, 12841 ha sollevato analoghe questioni pregiudiziali innanzi alla Corte di giustizia UE.
Anno di pubblicazione:
2022
Materia:
UNIONE Europea
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri