Alla CGUE la compatibilità con il diritto europeo della disciplina interna che differenzia tra ricercatori universitari a tempo determinato e indeterminato

Alla CGUE la compatibilità con il diritto europeo della disciplina interna che differenzia tra ricercatori universitari a tempo determinato e indeterminato

Il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di giustizia UE la questione della compatibilità con il diritto europeo della disciplina nazionale nella parte in cui, differenziando tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, riconosce ai ricercatori a tempo determinato - di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), l. n. 240 del 2010, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della medesima legge - e ai ricercatori a tempo indeterminato, che parimenti abbiano conseguito la predetta abilitazione, rispettivamente il diritto e la possibilità (implementata con l’assegnazione di apposite risorse) di essere sottoposti ad un’apposita procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo dei professori associati, mentre nessun diritto né possibilità analoghi vengono riconosciuti ai ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), in possesso della abilitazione scientifica nazionale, malgrado si tratti di lavoratori chiamati a svolgere, tutti indistintamente, identiche mansioni.