News UM n. 131/2020. Alla CGUE alcuni ulteriori quesiti sulla nozione di abuso di posizione dominante

News UM n. 131/2020. Alla CGUE alcuni ulteriori quesiti sulla nozione di abuso di posizione dominante

Il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di giustizia UE alcuni ulteriori quesiti sulla nozione di abuso di posizione dominante e, in particolare se, al di fuori dei casi di controllo societario, esistano criteri rilevanti per stabilire se il coordinamento contrattuale tra operatori economici formalmente autonomi e indipendenti dia luogo ad un’unica entità economica; se, in particolare, l’esistenza di un certo livello di ingerenza sulle scelte commerciali di un’altra impresa può essere ritenuto sufficiente a qualificare tali soggetti come parte della medesima unità economica oppure se sia necessario un collegamento “gerarchico” tra le due imprese, ravvisabile in presenza di un contratto in forza del quale più società autonome si sottopongano all’attività di direzione e coordinamento di una di esse, richiedendosi quindi da parte dell’Autorità la prova di una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell’impresa, cioè sulle scelte strategiche ed operative di carattere finanziario, industriale e commerciale. Ha inoltre chiesto se, al fine di valutare la sussistenza di un abuso di posizione dominate, l’art. 102 TFUE vada interpretato nel senso di ritenere sussistente in capo all’autorità di concorrenza l’obbligo di verificare se l’effetto di tali clausole è quello di escludere dal mercato concorrenti altrettanto efficienti, e di esaminare in maniera puntuale le analisi economiche prodotte dalla parte sulla concreta capacità delle condotte contestate di escludere dal mercato concorrenti altrettanto efficienti; oppure se, in caso di clausole di esclusiva escludenti o di condotte connotate da una molteplicità di pratiche abusive (sconti fidelizzanti e clausole di esclusiva), non ci sia alcun obbligo giuridico per l’Autorità di fondare la contestazione dell’illecito antitrust sul criterio del concorrente altrettanto efficiente.