Alla Adunanza plenaria la decorrenza dei termini per avvio del procedimento disciplinare a carico di militare a seguito di giudicato penale

Alla Adunanza plenaria la decorrenza dei termini per avvio del procedimento disciplinare a carico di militare a seguito di giudicato penale


Militari, forze armate e di polizia – Procedimenti disciplinari – Giudicato penale – Dies a quo del termine di avvio del procedimento disciplinare – Rimessione alla Adunanza plenaria. 

          Vanno rimessa all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato le questioni su come vada individuato il dies a quo dell’avvio del procedimento disciplinare del militare di stato nell’ipotesi di giudicato parziale; qualora il dies a quo si riferisca al passaggio in giudicato della decisione parziale, si chiede ulteriormente se il termine vada individuato nella data in cui l’amministrazione venga a conoscenza della sentenza di merito e del ricorso per cassazione, da cui desume che alcuni capi non sono stati impugnati e dunque sono passati in giudicato; ovvero nella data in cui l’amministrazione venga a conoscenza della sentenza di merito e del dispositivo della decisione della Cassazione; o, ancora, nella data in cui l’amministrazione venga a conoscenza della sentenza di merito e della sentenza integrale della Cassazione (1). 

 

(1) Ha chiarito il C.g.a. che la decisione sulla questione sottoposta implica la preliminare opzione ermeneutica in merito al rapporto tra l’art. 1392, d.lgs. n. 66 del 2010 e le disposizioni in tema di irrevocabilità di cui al codice di procedura penale: ove il primo vada interpretato in modo autonomo e scisso dal c.p.p. (art. 648 c.p.p., per il quale sono irrevocabili, per quanto qui rilevi, le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione; se l’impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla), risulterebbe corretta la tesi dell’Amministrazione (secondo la quale anche se su due reati si era formato il giudicato, il processo non era concluso, fino al deposito della sentenza definitiva nel giudizio di appello a seguito di rinvio dalla Cassazione), avvalorata anche dalla lettera dell’art. 1392, secondo il quale il termine decorre da quando l’amministrazione ha notizia del provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale: il verbo utilizzato (“conclude”) sembra voler evitare una valutazione spezzettata di una complessa vicenda fattuale. Tesi che, peraltro, risulterebbe coerente con il principio della autosufficienza della disciplina contenuta nel codice dell’ordinamento militare. 

Ad opposta conclusione condurrebbe una interpretazione della norma in armonia con le disposizioni processuali di cui al c.p.p. 

La tesi dell’appellante, che in tal caso sarebbe fondata, sembrerebbe in linea con i principi affermati da Corte Costituzionale, 27 luglio 2000, n. 375: i termini per promuovere l'azione disciplinare - e concludere, quindi, il procedimento mirano a garantire la posizione del dipendente e, al tempo stesso, il buon andamento dell'amministrazione. L'azione disciplinare si deve iniziare tempestivamente, senza ritardi ingiustificati - o, peggio, arbitrari - rispetto al momento in cui l'amministrazione ha conoscenza della pronuncia irrevocabile di condanna: tale principio ha trovato pieno riconoscimento nella disciplina del pubblico impiego e va affermato anche con riguardo ai corpi militari. 

Nell’ipotesi in cui la prima problematica venga risolta nel senso propugnato dall’appellante, viene in rilievo una seconda questione: se il termine per l’avvio del procedimento disciplinare decorra dal momento in cui l’Amministrazione entri in possesso della copia di una sentenza penale con l’annotazione di irrevocabilità (tesi della Difesa Erariale), anziché dal diverso ed anteriore momento in cui sia venuta a conoscenza della definitività della decisione penale (tesi dell’appellante). 

Gli orientamenti giurisprudenziali che vengono in rilievo al fine di risolvere la questione sono diversi 

Il Consiglio di Stato, sez. IV, 26 novembre 2015, n. 5367, ha affermato che, poiché la ratio della fissazione del termine decadenziale è chiaramente costituita dall’interesse dell’incolpato ad evitare che questi sia sottoposto sine die al possibile avvio di un procedimento disciplinare, essa è agevolmente realizzabile, nel caso in cui l’amministrazione ritardi nell’acquisizione della sentenza in forma integrale, attraverso la notifica della stessa da parte dell’incolpato, di modo che comunque il termine decadenziale possa cominciare a decorrere. 

Tale orientamento valorizza l’esigenza di certezza del dipendente, che non può essere pregiudicato dai ritardi burocratici dell’amministrazione, a carico della quale deve quindi ritenersi sussistente un onere acceleratorio nell’acquisizione della decisione penale. 

Con la decisione della sez. II, 16 agosto 2021, n. 5893 si è invece affermato che <l’articolo 1392, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010, laddove indica – quale dies a quo del termine per il radicamento e la definizione del procedimento disciplinare di stato – “la data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono”, fa evidentemente riferimento a una conoscenza giuridicamente certa, che può derivare solo dall’acquisizione di copia conforme della sentenza, completa dell’attestazione di irrevocabilità; mentre la norma stessa non individua un termine entro il quale l’Amministrazione debba provvedere all'acquisizione documentale, oltretutto dipendente dai tempi necessari alle cancellerie degli uffici giudiziari per evadere le richieste (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1° ottobre 2019, n. 6562 e 17 luglio 2018, n. 4349). 

Dal tenore della disposizione, deve quindi ritenersi che il termine d’inizio dell’azione disciplinare coincida con il momento in cui l’Amministrazione ha avuto a disposizione il testo integrale della sentenza penale, completa della parte motiva (cfr., ulteriormente, Cons. Stato, Sez. IV, 1° ottobre 2019, n. 6562, 26 febbraio 2019, n. 1344, 4 ottobre 2018, n. 5700 e 17 luglio 2018, n. 4349). 

Detta decisione precisa ulteriormente che il termine per l’avvio del procedimento disciplinare decorre dal momento della percezione cognitiva del testo integrale della sentenza resa dalla Corte di Cassazione, laddove quest’ultima abbia accolto (ovvero, anche solo parzialmente accolto) o respinto (anche in parte) il ricorso innanzi ad essa proposto, ma dalla comunicazione del dispositivo ove la sentenza della Cassazione statuisca l’inammissibilità del ricorso: ciò perché l’amministrazione è tenuta ad avviare il procedimento disciplinare dal momento in cui la commissione del fatto e la sua qualificazione come reato siano divenuti incontrovertibili per effetto del formarsi del giudicato, rispetto il quale non assume rilevanza la successiva acquisizione cognitiva della motivazione della pronunzia di inammissibilità. 


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

MILITARE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri