All’impugnazione delle elezioni dei rappresentanti in seno ai Comitati per gli italiani all’estero si applica il rito ordinario

All’impugnazione delle elezioni dei rappresentanti in seno ai Comitati per gli italiani all’estero si applica il rito ordinario


Processo amministrativo – Ricorsi elettorali - Elezioni dei rappresentanti in seno ai Comitati per gli italiani all’estero – Rito elettorale - Esclusione. 

    Alle elezioni dei rappresentanti in seno ai Comitati per gli italiani all’estero (Com.it.es.), istituiti ai sensi della l. 23 dicembre 2003, n. 286, si applica il rito processuale ordinario e non quello elettorale (1). 

  
 

(1) Ha chiarito la Sezione che il rito disciplinato dagli artt. 129 e seguenti C.p.a. ha carattere eccezionale, ed  è applicabile esclusivamente alle controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi, riguardanti le operazioni elettorali ivi contemplate, ossia quelle relative alle elezioni per il rinnovo degli organi elettivi di comuni, province, regioni e all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.
Ne consegue che il ricorso proposto avverso l’atto di ammissione di una lista alle elezioni dei Com.it.es. non è ammissibile ove sia stato promosso senza avvalersi dell’assistenza tecnica di un difensore.; e difatti, ai sensi dell’art. 22 C.p.a., costituisce principio generale del processo amministrativo l’indispensabilità della difesa tecnica, derogabile solo nelle controversie previste dall’art. 23 C.p.a. nelle quali la parte può stare in giudizio personalmente.
​​​​​​​Parimenti, il ricorso è inammissibile ove il ricorrente agisca in veste di cittadino elettore e non di candidato alle elezioni dei predetti Comitati, considerato che la c.d. “azione popolare” cui è legittimato, ai sensi dell’art. 130 C.p.a., qualsiasi cittadino avverso le operazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi dell’ente cui egli appartiene, costituisce un’eccezionale deroga al principio secondo cui, nel processo amministrativo, l’impugnazione è consentita solo a coloro i quali vantino una posizione giuridica differenziata e qualificata nei confronti del provvedimento gravato.” 


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, RITO speciale (elettorale)

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri