All’Adunanza plenaria se la società incorporante è soggetto direttamente responsabile dell’inquinamento posto in essere dall’incorporata

All’Adunanza plenaria se la società incorporante è soggetto direttamente responsabile dell’inquinamento posto in essere dall’incorporata


Inquinamento – Inquinamento ambientale – Società incorporante – responsabile per fatti della società incorporata – Dubbi e rimessione  all’Adunanza plenaria

        Deve essere rimessa all’Adunanza plenaria la questione se una società che abbia incorporato un’altra società (direttamente o tramite incorporazioni intermedie) nel regime anteriore alla modifica del diritto societario non possa essere considerata essa stessa, ai sensi e per gli effetti dell’applicazione dell’art. 17 del “decreto Ronchi” (e, in seguito, degli artt. 242 e ss., d.lgs. n. 152 del 2006), soggetto direttamente responsabile dell’inquinamento posto in essere dall’incorporata (1).

 

(1) Ha chiarito la Sezione che l’antecedente condotta di inquinamento posta in essere dall’incorporata, in quanto già allora anti-giuridica, ha generato in capo ad essa, secondo il criterio norma-fatto-effetto, una responsabilità che, a seguito dell’incorporazione, non potendo andare dispersa (il principio della conservazione dei valori giuridici è immanente nell’ordinamento – cfr. art. 1367 c.c.), non può che essere confluita, come posta passiva, nel patrimonio dell’incorporante.

In tale ottica, peraltro, non si ravviserebbe alcuna applicazione retroattiva dell’art. 17, posto che una conclusione siffatta si limiterebbe a riconnettere ad un danno ancora attuale le conseguenze che il vigente diritto contempla: di tale conseguenze non potrebbe che rispondere la società succeduta a titolo universale al soggetto che ebbe a causare quel danno.

Altrimenti argomentando, si ritiene, non solo si potrebbe consentire un commodus discessus per eludere le norme imperative a tutela del bene ambiente, ma – da un punto di vista sistematico – si ammetterebbe la possibilità di una sorta di limitazione extra ordinem della responsabilità giuridica per la commissione di condotte illecite produttive di un danno ancora attuale.

Sotto altro aspetto, potrebbe altresì circoscriversi praeter legem (se non addirittura contra legem) la pienezza contenutistica del fenomeno successorio a titolo universale, funzionale proprio a consentire - a tutela non tanto delle parti interessate, quanto soprattutto dei terzi e dell’interesse generale alla certezza delle situazioni giuridiche - la prosecuzione a tutti gli effetti giuridici del patrimonio del soggetto estinto, salve solo specifiche e tassative eccezioni (ad esempio, i cd. “diritti intrasmissibili”).

In una visuale più ampia, poi, che una condotta ab origine contra jus possa essere oggetto di conseguenze previste anche da leggi emanate in epoca successiva alla condotta del danneggiante, purché il danno sia ancora attuale, è positivamente escluso solo con riguardo alla pena (giova peraltro evidenziare, sul punto, la differenza fra gli artt. 1 e 2 c.p. da un lato, e gli artt. 199 e 200 c.p. dall’altro) e, in generale, alle misure amministrative a contenuto sanzionatorio (cfr. art. 1, l. n. 689 del 1981).


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

AMBIENTE, INQUINAMENTO

AMBIENTE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri