All'Adunanza plenaria se il diploma di fisioterapista consente l’iscrizione alla facoltà universitaria di Fisioterapia ad anni successivi al primo

All'Adunanza plenaria se il diploma di fisioterapista consente l’iscrizione alla facoltà universitaria di Fisioterapia ad anni successivi al primo


Pubblica istruzione – Titoli di studio - Diploma di fisioterapista – Ex l. n. 403 del 1971 - Iscrizione alla facoltà universitaria di Fisioterapia - Ad anni successivi al primo – Dubbi in giurisprudenza - Rimessione all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

 

        Deve essere rimessa all’Adunanza plenaria, stante il contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto, la questione relativa al valore da riconoscere, ai fini di un’iscrizione universitaria, al diploma di fisioterapista rilasciato  ai sensi della l. 19 maggio 1971 n.403, nel senso di stabilire se tale diploma consenta l’iscrizione alla facoltà universitaria di Fisioterapia ad anni successivi al primo e, in caso affermativo, se ciò sia possibile senza test di ingresso (1).

 

(1) Ha ricordato la Sezione che sul punto si sono formati due orientamenti

Secondo un primo orientamento, il diploma di massofisioterapista rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971, n. 403 consentirebbe senz’altro l’accesso ad una facoltà universitaria, nella specie alla facoltà di fisioterapia.

Tale orientamento è espresso da Cons. St., sez. VI 5 marzo 2015, n. 1105 e dalla più recente C.g.a. 10 maggio 2017, n. 212.

Tale orientamento ritiene anzitutto che il diploma di cui alla l. n. 403 del 1971, per effetto delle norme citate, ovvero del d.m. 27 luglio 2000 e dell’art. 4, l. n. 42 del 1999, sia equipollente al diploma di cui al d.lgs. n. 502 del 1999.

Ciò posto, per implicito ma inequivocabilmente, rileva che il diploma di cui al d.lgs. n. 502 del 1999 è un diploma universitario, che per il conseguimento richiede di aver già conseguito un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale.

Su questa base di equipollenza, ritiene quindi che il diplomato di cui alla l. n. 403 del 1971 possa per ciò solo iscriversi alla facoltà universitaria di proprio interesse.

Poiché infine tale facoltà è la facoltà di fisioterapia, l’orientamento in questione esenta il candidato dal test di ingresso.

La Sezione ritiene invece configurabile un orientamento diverso.

Osserva, infatti, che all’evidenza la tesi sopra esposta porta al risultato di consentire un’iscrizione universitaria ad un anno successivo al primo sulla base di un diploma di scuola secondaria superiore, appunto il diploma di cui alla l. n. 403 del 1971, di durata soltanto triennale.

Ciò rappresenta una deviazione non minima dai principi in materia, dato che per l’iscrizione universitaria al primo anno, ovvero per un’iscrizione di livello inferiore a quello per cui è processo, è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, e quindi di livello superiore a quello di cui si tratta.

Un terzo orientamento (Cons. St.,  sez. III, 16 gennaio 2018, n. 219 e 9 marzo 2018, n. 1520) si è pronunciato sull’effettivo valore da riconoscere come tale al diploma di massofisioterapista di cui alla l. n. 403 del 1971, ovvero al titolo di cui i ricorrenti appellati sono in possesso.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

ISTRUZIONE pubblica, TITOLI di studio

ISTRUZIONE pubblica

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri