All’Adunanza plenaria la questione sulla sorte delle passività successive alla dichiarazione di dissesto dell’Ente locale, ma correlate a fatti pregressi.

All’Adunanza plenaria la questione sulla sorte delle passività successive alla dichiarazione di dissesto dell’Ente locale, ma correlate a fatti pregressi.

La IV Sezione del Consiglio di Stato rimette all’Adunanza plenaria la questione se, in tema di dissesto di enti locali e di conseguente commissariamento (ai sensi delle norme di cui alla Parte II, Titolo VIII, artt. 242 ss., del d.lgs. n. 267 del 2000), la competenza dell’organo straordinario di liquidazione – che la legge limita agli “atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato” (art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000) – possa estendersi anche alle poste passive che, pur se sorte in un momento successivo alla dichiarazione di dissesto, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di “atti e fatti di gestione” pregressi.