All’Adunanza plenaria il Tar competente a decidere sul ricorso proposto su procedura concorsuale con posti riservati a possessori dell’attestato di bilinguismo

All’Adunanza plenaria il Tar competente a decidere sul ricorso proposto su procedura concorsuale con posti riservati a possessori dell’attestato di bilinguismo


Processo amministrativo – Competenza – Concorso – A posti riservati per possessori di attestato di bilinguismo -  Avanzamenti nella graduatoria riservata con scorrimenti nella graduatoria nazionale – Tar competente – Rimessione all’Adunanza plenaria. 

 

          E’ rimessa all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la questione del significato da attribuire, anche alla luce degli artt. 33, d.P.R. n. 574 del 1988, 4 e 43, d.P.R. n. 752 del 1976, alla locuzione “effetti diretti” nell’ipotesi in cui vi sia un unico bando di concorso in cui sia riservata un’aliquota di posti destinati ai possessori dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4, d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e s.m. e in cui gli eventuali avanzamenti nella graduatoria riservata comportino scorrimenti nella graduatoria nazionale, al fine di decidere se il Trga  Bolzano ha competenza (1). 

 

(1) La Sezione ha dato atto di orientamenti contrastanti del giudice di appello in ordine al Tar competente a decidere la controversia relativa ad un concorso, nell’ipotesi in cui vi sia un unico bando in cui sia riservata un’aliquota di posti destinati ai possessori dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4, d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e s.m. e in cui gli eventuali avanzamenti nella graduatoria riservata comportino scorrimenti nella graduatoria nazionale. 

Un primo orientamento (sez. VI, ordd., nn. 1595 e 1586 del 2017) ha affermato che: “Considerato, infatti, che l’art. 33, d.P.R. n. 574 del 1988 recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari prevede che le Forze di polizia, nel reclutamento del personale, devono riservare, in base al fabbisogno occorrente per l'espletamento dei compiti di istituto, una aliquota di posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca comprovata dal possesso dell’attestato di bilinguismo previsto dall’art. 4, d.P.R. n. 752 del 1976 e che l’art. 43 (del medesimo d.P.R.) fonda la competenza del TRGA di Bolzano a decidere sulle controversie in materia di proporzionalità e bilinguismo riguardanti per quanto spettante alla giurisdizione del Giudice Amministrativo anche il pubblico impiego, posto che l’esclusione dei rapporti di lavoro indicata dalla suddetta norma concerne solamente il riparto di giurisdizione con il Giudice Ordinario; Ritenuto, peraltro, che il giudizio incardinato dinnanzi al TRGA, riguardando una procedura concorsuale e, in particolare, la contestata assegnazione ai candidati che hanno concorso per i posti ordinari di posti riservati ai possessori dell’attestato di bilinguismo, non possa comunque ritenersi relativo, ai fini che qui rilevano, al rapporto di lavoro in quanto tale; Considerato che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, c.p.a., qualora gli effetti diretti di un provvedimento siano limitati all’interno di una sola regione, è inderogabilmente competente a conoscerne il Tribunale Amministrativo Regionale che vi ha sede, anche se l’atto impugnato è stato adottato, come nella fattispecie in esame, da una autorità amministrativa centrale (cfr. ex multis Cons. St., sez. IV, 10 ottobre 2016, n.4153); Ritenuto che l’atto gravato con il ricorso originario, secondo la prospettata violazione della quota riservata ai possessori dell’attestato di bilinguismo, produce, in via diretta ed immediata, effetti territorialmente limitati alla sola Provincia Autonoma di Bolzano e che dall’eventuale annullamento della graduatoria in parte qua residuerebbe soltanto un effetto riflesso e indiretto, e, come tale, inidoneo a radicare la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sulle posizioni dei soggetti concorrenti per i posti ordinari, che hanno ricoperto quelli riservati”.  

Ha, invece, espresso una posizione diametralmente opposta la IV Sezione del Consiglio di Stato con la pronuncia n. 6717 del 27 novembre 2018, che si è espressa nei seguenti termini: “con l’ordinanza n. 11818 del 2017, il T.a.r. per il Lazio, Sez. Prima quater, ha dichiarato la competenza del T.r.g.a. Trentino Alto Adige, Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano; - il T.a.r. ha in particolare affermato che, avendo i ricorrenti impugnato la graduatoria nazionale del concorso limitatamente all’aliquota dei posti riservati ai possessori dell’attestato di bilinguismo ed essendo, pertanto, la relativa efficacia limitata alla Provincia Autonoma di Bolzano, deve essere declinata la competenza in favore del T.r.g.a. Trentino Alto Adige, Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano, in applicazione della regola del foro della sede di servizio del pubblico dipendente ex art. 13, comma 1, seconda parte c.p.a.; Avverso tale ordinanza i ricorrenti in primo grado hanno proposto regolamento di competenza, deducendo che: - a nulla rileva la sede di servizio, dovendo trovare applicazione l’art. 13, comma 3, del c.p.a., il quale dispone che per gli atti statali la competenza a conoscere della controversia spetta al T.a.r. Lazio, sede di Roma;  - ciò in quanto non vi sono dubbi sulla natura di atto statale della graduatoria, anche nella parte c.d. “riservata” al bilinguismo. Ritenuto di poter accogliere la tesi degli istanti, in quanto: - l’applicazione dei criteri di selezione controversi, sebbene produca i propri effetti principalmente sulla graduatoria riservata e quindi sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, determina al contempo immediati mutamenti (scorrimenti, quali avanzamenti o retrocessioni, ovvero inclusioni o esclusioni) nella unica graduatoria nazionale (non riservata), poiché la c.d. graduatoria riservata non è autonoma ed a sé stante, ma rappresenta una ‘parte estrapolata’ dalla graduatoria principale; - per l’effetto, gli atti gravati non producono, in via diretta ed immediata, effetti territorialmente limitati alla sola Provincia Autonoma di Bolzano, non potendosi affermare che dall’eventuale annullamento della graduatoria in parte qua residuerebbe soltanto un effetto riflesso e indiretto sulla graduatoria nazionale; - l’effetto, invero, presenta un carattere diretto ed immediato sulle posizioni dei soggetti concorrenti anche per i posti ordinari ed è quindi, per tali ragioni, idoneo a radicare la competenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. In conclusione, l’istanza va accolta e deve essere dichiarata la competenza del T.a.r. del Lazio, sede di Roma”. 

Il denunciato contrasto si presenta come affatto stridente, dal momento che riguarda la stessa tipologia concorsuale. Inoltre, assume particolare rilievo la questione in esame nella misura in cui attiene alla tutela del bilinguismo, quindi alla competenza territoriale del TRGA di Bolzano ai sensi dell’art. 43, d.P.R. n.752 del 1976 e, più in generale, alla portata da attribuire al criterio dell’efficacia dell’atto contenuto nell’art. 13, comma 1, c.p.a.. 

Secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, intervenuta sul tema con le pronunce nn. 33 e 34 del 2012 e nn. 3 e 4 del 2013, in tema di competenza territoriale inderogabile il criterio principale è quello della sede dell’autorità che ha emesso l’atto impugnato. Questo criterio viene, però, sostituito da quello inerente gli effetti diretti dell’atto, laddove quest’ultimi si esplichino in luogo compreso in una diversa circoscrizione territoriale di TAR. 


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

CONCORSO a pubblico impiego, GRADUATORIA

CONCORSO a pubblico impiego

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri