Al giudice ordinario le controversie su diritti soggettivi involgenti la fase esecutiva del rapporto di finanziamento

Al giudice ordinario le controversie su diritti soggettivi involgenti la fase esecutiva del rapporto di finanziamento


Giurisdizione – Riparto – Finanziamento - Giudice ordinario – Diritti soggettivi

Nelle controversie, inerenti la fase esecutiva del rapporto di finanziamento e, segnatamente, l’inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione ovvero un contestato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, vertendosi in materia di diritti soggettivi, ancorché a fronte di atti di revoca, decadenza o risoluzione. Diversamente, è predicabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia incida sulla fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio.

I prefati criteri di riparto non sono scalfiti in presenza di mere irregolarità non invalidanti il provvedimento nonché della distanza temporale tra la concessione del contributo e la richiesta di parziale restituzione dello stesso


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

GIURISDIZIONE (in genere, amministrativa)

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri