Acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico

Acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico


Espropriazione per pubblica utilità - Stazione radio base ad uso pubblico – Espropriazione ex art. 90, d.lgs. n. 259 del 2003 - Immobile su area già in possesso della società di telefonia mobile – Legittimità.

 

               E' legittimo il provvedimento teso all'espropriazione ex art. 90, d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 per l'acquisizione in proprietà di un'area già in possesso della società di telefonia mobile, anche nel caso in cui l'impianto sia già stato realizzato e il contratto di locazione sia in corso, dato che l'interesse presidiato dalla norma consiste nella garanzia di stabilità dell'impianto stesso e nella certezza e produttività dell'investimento necessario alla sua realizzazione (1).

 

(1) Ha chiarito il Tar che il terzo comma dell’art. 90 dispone che “Per l’acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, può esperirsi la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti”. Un’interpretazione letterale potrebbe indurre a ritenere che, essendo la procedura funzionale alla “acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti”, esulino dal suo ambito di applicazione le procedure finalizzate all’acquisizione di immobili su cui insistono impianti già realizzati.

Tuttavia tale interpretazione - oltre ad essere stata smentita, seppur implicitamente, dalla giurisprudenza (Tar Lazio, sez. III-ter, n. 8267 del 2012) - porta a conseguenze per vero inaccettabili. Emblematico è il caso in cui il gestore per realizzare l’impianto abbia stipulato di un contratto di locazione, alla scadenza del quale il proprietario dell’immobile si mostri indisponibile a rinnovarlo, e non vi siano soluzioni alternative (ivi comprese le forme di coubicazione di cui all’art. 89, d.lgs. n. 259 del 2003). Oppure si pensi alla fattispecie all’esame del Tar, nella quale la società di telefoni per acquisire coattivamente l’area di cui trattasi utilizzando, come le è consentito, la procedura espropriativa dovrebbe rimuovere l’impianto per poi richiedere l’autorizzazione a reinstallarlo sul medesimo sito.

In definitiva un’interpretazione costituzionalmente orientata (con riferimento al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.) della disposizione in esame induce a ritenere che la stessa si applichi anche nel caso in cui si renda necessario acquisire un immobile su cui insista un impianto già realizzato.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

ESPROPRIAZIONE per pubblico interesse

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri