Acquisizione di diritti in relazione ai beni infrastrutturali di proprietà pubblica da parte di soggetto carente della qualifica di operatore di telecomunicazioni

Acquisizione di diritti in relazione ai beni infrastrutturali di proprietà pubblica da parte di soggetto carente della qualifica di operatore di telecomunicazioni


Giurisdizione – Contratti della Pubblica amministrazione – Gara – Assegnazione diritto superficie per dislocazione impianti telefonia mobile – Impugnazione – Operatore titolare autorizzazione servizio di installazione e fornitura di una rete pubblica di comunicazione elettronica – Giurisdizione giudice amministrativo.

 

Telecomunicazione – Servizio di telecomunicazione - Beni infrastrutturali di proprietà pubblica – per predisposizione servizio – Acquisizione diritti – Soggetto primo di qualifica di operatore di telecomunicazioni – Preclusione.

 

     Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia, instaurata dall’operatore di telefonia mobile, titolare dell’autorizzazione generale per il servizio di installazione e fornitura di una rete pubblica di comunicazione elettronica, il quale censuri l’indizione della gara e i susseguenti atti della procedura, preordinati all’assegnazione ad un soggetto terzo del diritto di superficie, costituito, ai sensi dell’art. 952 c.c., sull’area concessagli in locazione dal Comune, per la dislocazione degli impianti (1).

 

     Ai sensi dell’art. 88, comma 6, d.lgs. n. 259 del 2003, è preclusa, in capo al soggetto carente della qualifica di operatore di telecomunicazioni, l’acquisizione di diritti in relazione ai beni infrastrutturali di proprietà pubblica, necessari per la predisposizione del servizio (2).

 

(1) Ha chiarito il Tar che a tal fine, riveste carattere dirimente il rilievo secondo cui la posizione soggettiva, sottesa all’impugnazione, può assumere consistenza esclusivamente nel contesto dell’azione amministrativa, il cui legittimo svolgimento configura il presupposto costitutivo per il conseguimento del bene della vita, sotteso alla domanda di annullamento; essa, in particolare, è sostenuta da una posizione di interesse legittimo, che, specie in riferimento all’art. 88, comma 6, d.lgs. n. 259 del 2003, si declina in senso oppositivo, perché intesa a precludere l’assegnazione a terzi del diritto di superficie e, contestualmente, in senso pretensivo, perché volta a preservare le prospettive di futura acquisizione del medesimo diritto, da parte del ricorrente, nella sua qualità di operatore di telecomunicazioni.

 

(2) Ad avviso del Tar detti beni, infatti, secondo il principio desumibile dall’art. 88, comma 6, d.lgs. n. 259 del 2003, sono soggetti ad un regime di indisponibilità relativa, che, consentendo la costituzione e il trasferimento dei diritti ad essi inerenti, dai Comuni e dalle società da questi controllate a favore dei soli operatori, impedisce, finché permane la destinazione loro assegnata, l’alienazione dei medesimi diritti, benché mediante procedure ad evidenza pubblica, nei confronti dei terzi, privi della qualifica richiesta.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

GIURISDIZIONE (in genere, amministrativa)

SERVIZI pubblici

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri