Accesso alle informazioni propedeutiche a servizio giornalistico televisivo Rai

Accesso alle informazioni propedeutiche a servizio giornalistico televisivo Rai



Accesso ai documenti – Diritto – Trasmissione Rai – Materiale su servizio giornalistico che ha coinvolto l’istante – Documenti su raccolta informazioni preparatorie al servizio – Diniego - Illegittimità

 

               E’ illegittimo il diniego, opposto dalla Rai, di accesso al materiale informativo connesso all’attività preparatoria di acquisizione e di raccolta di informazioni inerente un servizio televisivo di inchiesta giornalistica trasmesso, nel cui ambito è stata fornita la rappresentazione di circostanze asseritamente riguardanti l’attività professionale dell’istante, necessario per poter promuovere iniziative a tutela del suo buon nome dinanzi alle competenti Autorità giudiziarie e amministrative (1).

 

(1) Ha chiarito la Sezione che la RAI è assoggettata al diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss., l. n. 241 del 1990 (Tar Lazio, sez. III, n. 9347 del 2019 e n. 1354 del 2018), in forza del riferimento normativo anche ai “gestori di pubblici servizi” in quanto tale Ente, pur nella sua veste formalmente privatistica di s.p.a. e pur agendo mediante atti di diritto privato, conserva indubbiamente significativi elementi di natura pubblicistica, ravvisabili in particolare: a) nella prevista nomina di numerosi componenti del Consiglio di amministrazione non già da parte del socio pubblico, ma da un organo ad essa esterno quale la Commissione parlamentare di vigilanza; b) nell’indisponibilità dello scopo da perseguire (il servizio pubblico radiotelevisivo), prefissato a livello normativo; c) nella destinazione di un canone, avente natura di imposta, alla copertura dei costi del servizio da essa gestito. L’azienda, inoltre, è di proprietà pubblica e rappresenta la concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo, sicché non è revocabile in dubbio la sua riconducibilità di pieno diritto all’ambito di applicazione della normativa sul diritto di accesso, entro i confini delimitati dall’art. 23, l. n. 241 del 1990 che, non a caso, menziona tra i soggetti passivi del diritto di accesso, accanto alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici, anche i “gestori di pubblici servizi”, nel cui novero va certamente collocata la RAI.

La Sezione ha ritenuto di non poter accogliere la prospettazione formulata dalla Società resistente circa la pretesa inammissibilità dell’istanza per carenza di interesse, fondata sull’assunto per cui ai fini dell’invocata esigenza difensiva (connessa alla tutela della reputazione del ricorrente) sarebbe sufficiente l’acquisizione del servizio mandato in onda – in ogni caso disponibile online (sulla piattaforma di RaiPlay) – in quanto elemento integrante il preteso danno, mentre risulterebbe ultronea l’ulteriore documentazione richiesta.

Non può, infatti, revocarsi in dubbio la sussistenza della legittimazione in capo al ricorrente ai sensi dell’art. 22, l. n. 241 del 1990, vantando quest’ultimo un interesse qualificato, connotato dai requisiti della personalità, concretezza ed attualità considerato che l’istanza ostensiva avanzata concerne la documentazione connessa all’avvenuta diffusione di notizie – operata nell’ambito del servizio mandato in onda all’interno della trasmissione televisiva in epigrafe indicata – che lo hanno visto direttamente e specificamente coinvolto, avendo ad oggetto la rappresentazione di fatti asseritamente riguardanti la sua persona e l’attività professionale esercitata.

Ad una diversa conclusione non può pervenirsi sulla base di una valutazione in termini di presunta irrilevanza dell’istanza ostensiva avanzata rispetto alla finalità difensiva prospettata, non spettando all’Ente destinatario della richiesta di accesso in sede di amministrazione attiva – né al giudice in sede di tutela giurisdizionale – condurre apprezzamenti sull’attitudine in concreto della documentazione richiesta a supportare la fondatezza dell’azione giurisdizionale invocata quale mezzo di difesa della situazione giuridica vantata, alla stregua del costante orientamento della giurisprudenza amministrativa sopra richiamato.

La Sezione ha inoltre ritenuto di non poter accogliere l’ulteriore eccezione di inammissibilità fondata sulla pretesa carenza di legittimazione passiva della Società resistente, dedotta sull’assunto della sostenuta estraneità dell’attività, oggetto dell’istanza ostensiva avanzata dal ricorrente, all’ambito del servizio pubblico radiotelevisivo gestito dalla RAI giustificante l’assoggettamento alla disciplina in tema di accesso ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. e), l. n. 241 del 1990.

Da un lato, la rappresentazione di notizie operata all’interno di un servizio trasmesso nel corso di un programma di inchiesta giornalistica in onda su una rete RAI non può configurarsi come attività distinta da quella di “informazione pubblica” riconducibile nell’ambito della nozione di servizio pubblico radiotelevisivo affidato in gestione alla medesima Società, del quale sono ritenuti caratteri essenziali il pluralismo, la democraticità e l’imparzialità dell’informazione (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 112/1993; in senso analogo, cfr. Tar Lazio, sez. I, 14 giugno 2019, n. 7761). 

Dall’altro, l’attività consistente nella rappresentazione di notizie non può ritenersi disgiunta da quella preparatoria, volta all’acquisizione, alla raccolta e all’elaborazione delle notizie poi oggetto di rappresentazione.


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

ATTO amministrativo, ACCESSO ai documenti

ATTO amministrativo

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri