Accesso all’Albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori e prestazioni occasionali rese in Italia da avvocati stabiliti in altri Stati membri

Accesso all’Albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori e prestazioni occasionali rese in Italia da avvocati stabiliti in altri Stati membri


Professioni e mestieri – Avvocati - Avvocati formatisi in Italia e avvocati stabiliti - Accesso all’Albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori - Prestazioni occasionali rese in Italia da professionisti stabiliti in altri Stati membri – Art. 22, l. n. 247 del 2012 – Disparità di trattamento – Esclusione.

     È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 41, Cost., dell’art. 22, l. 31 dicembre 2012, n. 247, laddove, pur dopo la modifica dell’art. 9, comma 2, d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, ad opera dell’art. 1, l. 20 novembre 2017, n. 167 (legge europea 2017), che ha eliminato la disparità di trattamento precedentemente sussistente fra avvocati formatisi in Italia e avvocati stabiliti in ordine all’accesso all’Albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, conserverebbe un effetto discriminatorio in danno degli avvocati italiani a causa della perdurante vigenza dell’art. 8, l. 9 febbraio 1982, n. 31, che regola le prestazioni occasionali rese in Italia da professionisti stabiliti in altri Stati membri (1). 

 

(1) Ha chiarito la Sezione che l’art. 8, l. 9 febbraio 1982, n. 31 non rappresenta, infatti, un idoneo tertium comparationis ai fini del test di ragionevolezza delle disposizioni sospette di incostituzionalità, poiché queste ultime regolano un requisito (l’iscrizione all’Albo speciale) che è specificamente richiesto all’avvocato c.d. stabilito, ma che non è necessario ai fini della libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione garantita dal Trattato, purché svolta in modo occasionale e senza il requisito della continuità; in particolare, alla stregua della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, la temporaneità o (non) occasionalità dell’attività forense svolta in altro Stato membro si deve valutare tenendo conto della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità della prestazione stessa, sussistendo una rilevante differenza di disciplina fra professionisti che possono esercitare stabilmente in un dato Paese dell’Unione e professionisti che possono farlo solo occasionalmente, in quanto un cittadino di uno Stato membro che, in maniera stabile e continua, esercita un’attività professionale in un altro Stato membro in cui, da un domicilio professionale, offre i propri servizi, tra l’altro, ai cittadini di questo Stato, è soggetto alle disposizioni del capo del Trattato relativo al diritto di stabilimento e non a quelle del capo relativo ai servizi.
Inoltre, allorché l’accesso a un’attività specifica, o il suo esercizio, è subordinato, nello Stato membro ospitante, a determinate condizioni, il cittadino di un altro Stato membro che intenda esercitare tale attività deve, di regola, soddisfarle.
Ha aggiunto la Sezione che i concetti di temporaneità e occasionalità dell’attività professionale trovano poi una precisa definizione normativa alla stregua dei criteri enunciati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza 30 novembre 1995, in causa C-55/94.
Secondo la Corte di Giustizia, la temporaneità (o non) dell’attività forense svolta in altro Stato membro si deve valutare tenendo conto della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità della prestazione stessa.
Anche per il giudice comunitario sussiste pertanto una rilevante differenza di disciplina fra professionisti che possono esercitare stabilmente in un dato Paese dell’Unione e professionisti che possono farlo solo occasionalmente, in quanto secondo la Corte, un cittadino di uno Stato membro che, in maniera stabile e continua, esercita un’attività professionale in un altro Stato membro in cui, da un domicilio professionale, offre i propri servizi, tra l’altro, ai cittadini di questo Stato, è soggetto alle disposizioni del capo del Trattato relativo al diritto di stabilimento e non a quelle del capo relativo ai servizi.
Inoltre, allorché l’accesso a un’attività specifica, o il suo esercizio, è subordinato, nello Stato membro ospitante, a determinate condizioni, il cittadino di un altro Stato membro che intenda esercitare tale attività deve, di regola, soddisfarle.
Va ricordato, altresì, che le statuizioni della Corte di Giustizia assumono portata precettiva nel nostro ordinamento, ricevendo puntuale declinazione negli obblighi di comunicazione e nei controlli disciplinati dalla stessa legge n. 31 del 1982, la cui violazione può assumere anche rilevanza penale (Cass. pen., sez. VI, 16 dicembre 1999, n. 715, in ordine alla configurabilità del delitto di cui all’art. 348 c.p.).
​​​​​​​La disomogeneità delle situazioni poste a raffronto – per le quali vige una disciplina differente, a seconda della occasionalità o stabilità dell’attività – consente, in definitiva, di ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale riproposta in sede di appello. 


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

PROFESSIONI intellettuali

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri