Abilitazione all’insegnamento ai fini delle supplenze del personale avente tre anni di servizio

Abilitazione all’insegnamento ai fini delle supplenze del personale avente tre anni di servizio


Pubblica istruzione – Abilitazione all’insegnamento - Personale avente tre anni di servizio – Rilevanza - Limiti. 

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         Il personale avente tre anni di servizio è professionalmente qualificato ed è abilitato all’insegnamento ai fini delle supplenze (abilitazione “specifica” con inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto stabilita dall’art. 5, d.m. 13 giugno 2007) ma non può aspirare ad essere equiparato a chi abbia partecipato con successo ad un corso o ad un concorso abilitante che viene inserito in altre fasce delle graduatorie a cui si ricorre per la chiamata in servizio, essendo nella discrezionalità del legislatore nazionale modulare l’accesso alla professione per assicurare un sistema di valutazione adeguato (1). 

 

(1) Ha chiarito il decreto che la Corte di Giustizia Ue, con la sentenza 28 novembre 2014, cause riunite nn. 22/2013, 61/2013, 63/2013, 418/2013 (sentenza Mascolo), ha dichiarato l’illegittimità della normativa nazionale, nella misura in cui in essa mancava la possibilità di trasformare il rapporto operando la “stabilizzazione”.

Ha aggiunto che nel pubblico impiego non può farsi ricorso al rimedio nei confronti dell’utilizzo abusivo del contratto a tempo indeterminato, id est la conversione di questo in un rapporto stabile, mediante eliminazione del termine, e ciò in considerazione della vigenza del principio costituzionale dell’accesso per concorso, con la conseguenza che lo strumento per riparare all’illecito è unicamente il risarcimento del danno (sui cui criteri di quantificazione v. la recente Cass., s.u., 15 marzo 2016, n. 5072 che fa riferimento all’art. 32 comma 5 della legge n. 183 del 2010). 

Con riferimento al caso di specie, si legge nel decreto che il d.l. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, dà rilievo ai tre anni di servizio come requisito per l’accesso ad un concorso avente effetto abilitante e non comporta alcuna equiparazione fra lo svolgimento del triennio e l’abilitazione “piena” che si consegue per effetto dei corsi abilitanti (ormai esauriti) o dei concorsi abilitanti (ai quali viene ammesso il personale avente tale servizio in precariato) per la logica stessa della legge che tanto dispone (ossia l’ammissione alla partecipazione al concorso straordinario). 

La distinzione concettuale fra abilitazione piena e specifica o “semipiena” si ricava dal sistema che è incentrato appunto sulla centralità della valutazione degli insegnanti come professionisti, principio di valutazione sicuramente conforme al diritto europeo che demanda poi ai singoli legislatori nazionali di modulare le regole della professione, salvo un eventuale controllo dell’assetto disciplinare così delineato dal legislatore nazionale, da parte della Corte di Giustizia. 

 


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

ISTRUZIONE pubblica

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri