News UM n. 32/2024. Sussistono oneri finanziari “occulti”, nel metodo tariffario idrico a conguaglio differito, assoggettabili al principio del “full cost recovery” in favore del gestore del servizio?

News UM n. 32/2024. Sussistono oneri finanziari “occulti”, nel metodo tariffario idrico a conguaglio differito, assoggettabili al principio del “full cost recovery” in favore del gestore del servizio?

Sono deferiti all’Adunanza plenaria, ai sensi dell’art. 99, comma 1, del codice del processo amministrativo, i seguenti quesiti: a) se la deliberazione dell’ARERA (n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015) di approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2, possa ritenersi legittima – anche in riferimento ai principi di derivazione euro-unitaria di certezza del diritto, legittimo affidamento, ragionevolezza, proporzionalità, nonché al principio del “full cost recovery” sancito dall’art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE – nella parte in cui non riconosce gli oneri finanziari sostenuti dal gestore, a causa del differimento biennale della corresponsione dei conguagli relativi ai costi ammessi e non coperti dalla tariffa dell’anno regolatorio di riferimento; b) se, in particolare, ai fini della valutazione di legittimità della previsione, sia rilevante la circostanza che il differimento biennale, nell’ottenimento dei ricavi oggetto dei conguagli, dipenda da scelte di natura imprenditoriale del gestore ovvero da decisioni discrezionali di politica sociale dell’ente di governo dell’ATO cui questi non si è opposto