News UM n. 16/2024. La Corte UE ribadisce il contenuto minimo necessario, a pena di irricevibilità, delle ordinanze del giudice nazionale che dispongono il rinvio pregiudiziale

News UM n. 16/2024. La Corte UE ribadisce il contenuto minimo necessario, a pena di irricevibilità, delle ordinanze del giudice nazionale che dispongono il rinvio pregiudiziale

La Corte di giustizia, decidendo sulla questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato, ha ribadito le regole contenutistiche dell’ordinanza con la quale il giudice nazionale dispone il rinvio ai sensi dell’art. 267 TFUE. Nel sottolineare che la conoscenza dei requisiti della decisione così come indicati nell’art. 94 del regolamento di procedura costituisce un preciso obbligo del giudice che si inquadra nell’ambito della cooperazione istituita dal predetto art. 267, ha evidenziato il carattere essenziale della descrizione del contesto di fatto e di diritto della controversia, delle ragioni alla base dell’individuazione delle disposizioni del diritto UE di cui il giudice nazionale chiede l’interpretazione, nonché del collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito. Il tutto a pena di irricevibilità della domanda promossa dal giudice nazionale.