News UM n. 116/2023. La Corte di giustizia UE interviene sulle modalità di calcolo del contributo dovuto all’Autorità garante delle comunicazioni dagli operatori di servizi postali

News UM n. 116/2023. La Corte di giustizia UE interviene sulle modalità di calcolo del contributo dovuto all’Autorità garante delle comunicazioni dagli operatori di servizi postali

La Corte di giustizia UE ha chiarito che secondo la disciplina eurounitaria sul mercato interno dei servizi postali (direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2008/6/CE): - ciascuno Stato membro può optare per un meccanismo di finanziamento dell'autorità nazionale di regolamentazione responsabile del settore postale alimentato esclusivamente mediante contributi imposti agli operatori di tale settore purché tale sistema garantisca che l'autorità nazionale di regolamentazione interessata disponga effettivamente delle risorse indispensabili per assicurare il suo buon funzionamento e l'adempimento, in piena indipendenza, dei suoi compiti di regolamentazione del settore postale o dei mezzi giuridici che le consentano di acquisire tali risorse; - la nozione di “costi operativi” impiegata per la determinazione di tale contributo comprende, da un lato, i costi sostenuti dalle autorità nazionali di regolamentazione del settore postale per le loro attività di regolamentazione relative ai servizi postali esulanti dall'ambito di applicazione del servizio universale e, dall'altro, i costi generati dalle attività di tali autorità che, pur non essendo direttamente connesse ai compiti di regolamentazione di queste ultime, sono funzionali all'esercizio delle loro competenze di regolamentazione del settore postale; - la normativa nazionale in materia può imporre, in modo uniforme, all'insieme degli operatori di detto settore un obbligo di contribuire al finanziamento dei costi operativi di tale autorità senza tener conto dell'intensità delle attività di regolamentazione e di monitoraggio svolte in relazione ai diversi tipi di servizi postali e senza operare alcuna distinzione, a tal fine, tra fornitori del servizio postale universale e operatori di corriere espresso, purché l'obbligo imposto da tale normativa a detti operatori sia, peraltro, trasparente, accessibile, preciso e univoco, e purché esso sia reso pubblico anticipatamente e sia basato su criteri oggettivi.