News UM n. 68/2026. La Corte di giustizia UE torna sul regime di sospensione temporaneo dal pagamento delle accise per “deposito fiscale”

News UM n. 68/2026. La Corte di giustizia UE torna sul regime di sospensione temporaneo dal pagamento delle accise per “deposito fiscale”

L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, eventualmente integrata da misure di attuazione, che subordina l’autorizzazione a gestire depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi in regime di deposito fi scale all’esistenza di “effettive necessità operative e di approvvigionamento dell’impianto” nonché alla condizione alternativa secondo cuio il deposito in questione effettui forniture di prodotto in esenzione di accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Stati membri o esportazioni verso Paesi non appartenenti all’Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30% del totale delle estrazioni del biennio, oppure tale deposito sia propaggine di un deposito fi scale ubicato nelle immediate vicinanze e appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio di tale altro deposito fi scale, a condizione che il principio di proporzionalità sia rispettato.