News UM n. 87/2024. Ancora sui limiti dell’interpretazione autentica e della tutela dell’affidamento nella materia condonistica

News UM n. 87/2024. Ancora sui limiti dell’interpretazione autentica e della tutela dell’affidamento nella materia condonistica

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana dubita della legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della l. reg. siciliana 30 aprile 1991, n. 15, nella parte in cui avrebbe operato un’illegittima interpretazione autentica dell’art. 15, comma 1, lettera a), della Regione Siciliana 12 giugno 1976, n. 78 (recante “provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia”), ricavando dal tenore della disposizione di legge un significato – l’esistenza di un vincolo di inedificabilità immediatamente applicabile anche nei confronti dei privati a prescindere dalla sua incorporazione negli strumenti urbanistici – non annoverabile tra le possibili e ragionevoli alternative ermeneutiche: così limitando retroattivamente la possibilità di accedere al “primo condono edilizio” previsto dalla legge della Regione Siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (che ha recepito con modifiche la l. 28 febbraio 1985, n. 47) nel caso di fabbricati realizzati entro i 150 metri dalla battigia nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 1977 e il 1° ottobre 1983, frustrando, in tal senso, l’affidamento ingeneratosi in capo ai privati.