Personale di polizia: proscioglimento dal procedimento disciplinare e diritto ad ottenere assegni non percepiti in caso di transito nei ruoli civili

Personale di polizia: proscioglimento dal procedimento disciplinare e diritto ad ottenere assegni non percepiti in caso di transito nei ruoli civili


Polizia di Stato – Procedimento disciplinare – Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Assegni non percepiti – Proscioglimento dell'addebito disciplinare – Transito nei ruoli civili – Continuità del rapporto di lavoro

Il personale di polizia ha diritto di ottenere gli assegni non percepiti a causa di una sanzione disciplinare, in presenza dei presupposti indicati dall’art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (nella specie, del proscioglimento dall’addebito disciplinare a seguito della riapertura del procedimento per nuove prove), senza che assuma rilievo ostativo la richiesta di transito nei ruoli civili dell’amministrazione. (1).
In motivazione la sezione ha rilevato che il d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 (passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato) contiene elementi testuali che confermano la tesi della continuità del rapporto di lavoro, in particolare all’art. 10 il legislatore impiega il termine trasferimento e prevede che il soggetto trasferito conserva l’anzianità nella qualifica ricoperta, l’anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.


(1) Conformi: in parte: Cons. Stato, Ad. plen., 29 marzo 2023, n. 12 (oggetto della News UM n. 52 del 13 aprile 2023), sez. I, parere 7 maggio 2024, n. 587, sulla continuità del rapporto di lavoro in caso di transito del militare nei ruoli civili dell'amministrazione.
 


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

POLIZIA DI STATO

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri