Sulla data di svolgimento delle elezioni regionali e sulla proroga degli organi elettivi

Sulla data di svolgimento delle elezioni regionali e sulla proroga degli organi elettivi


Elezioni – Elezioni amministrative – Elezioni regionali – Potestà legislativa concorrente – Legge regionale – Limiti – Principi legge statale


L’individuazione della data di svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi regionali, essendo inclusa – in quanto attinente al “sistema di elezione” e dovendo, in ogni caso, risultare conforme alla “durata degli organi elettivi” stabilita dalla legge statale (profilo, quest’ultimo, con cui la tempistica delle consultazioni elettorali inevitabilmente interferisce) – nella materia di competenza legislativa concorrente delineata dall’art. 122, comma 1 della Costituzione, come modificato dall’articolo 3 della legge costituzionale n. 1 del 1999,  non può prescindere dal puntuale rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale in materia. (1).
Con il parere de quo il Consiglio di Stato si è espresso sul quesito formulato dalla Regione del Veneto concernente l’individuazione del criterio di risoluzione del conflitto tra due norme, entrambe di rango primario: da un lato, la norma della legge regionale (art. 11, comma 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5) che individua l’intervallo temporale ben preciso (15 maggio - 15 giugno) per lo svolgimento delle consultazioni elettorali regionali; dall’altro, la norma di legge statale (art. 5, legge 2 luglio 2004, n. 165, recante “Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma della Costituzione”) che, nel regolare la medesima fattispecie, prevede lo svolgimento delle elezioni entro un termine (sessanta giorni) dalla scadenza del quinquennio di durata in carica del Consiglio regionale, a sua volta decorrente dalla data della relativa elezione. Più nello specifico era stato formulato al Consiglio di Stato il seguente quesito: "“se l’articolo 11 della legge regionale n. 5/2012, con particolare riferimento alla previsione del turno primaverile, possa nuovamente trovare applicazione in occasione del prossimo rinnovo degli organi regionali e, quindi, come debba essere interpretato, od anche superato, l’articolo 5, comma 1, della legge 165/2004, riguardante il termine della durata degli organi elettivi regionali”. Il conflitto si era determinato per effetto del differimento – disposto con il decreto-legge n. 26 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 59 del 2020 – del turno elettorale del 2020 dal 31 maggio al 20 - 21 settembre 2020, così che la prossima scadenza del quinquennio non risulta più allineata alla finestra elettorale (15 maggio - 15 giugno) prevista dalla norma regionale.

 

Elezioni – Elezioni amministrative – Elezioni regionali – Data svolgimento – Organi elettivi – Durata – Potestà legislativa concorrente


La potestà legislativa concorrente della regione in materia di sistema di elezione – nell’accezione che include anche il procedimento elettorale –   deve essere esercitata nel rispetto: (a) dei principi fondamentali stabiliti in materia dalla legge statale, comprendenti anche la determinazione del dies ad quem (vedasi l’art. 5 della legge n. 165 del 2004); (b) della durata degli organi elettivi, anch’essa stabilita dalla legge statale. (2).

 

Elezioni – Elezioni amministrative – Elezioni regionali – Data svolgimento – Legge statale – Principi fondamentali


Le  elezioni dei consigli regionali devono avere luogo  non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori e  il  quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165,  che detta i principi fondamentali della materia. (3).

 

Elezioni – Elezioni regionali – Proroga organi elettivi – Misura eccezionale – Previsione normativa – Necessità


La proroga della durata degli organi elettivi regionali ha carattere eccezionale, come desumibile dalla previsione dell'art.  1, comma 1, lettera d) del decreto-legge n. 26 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 59 del 2020, e del conseguente differimento delle consultazioni elettorali svoltesi in quell’anno, dovuto alla situazione emergenziale pandemica. In ogni caso la stessa, in quanto di carattere derogatorio, necessita di espressa previsione normativa ad opera del legislatore statale. (4).
L’eccezionalità secondo il Consiglio di Stato è desumibile, oltre che dall’utilizzo dello strumento della decretazione d’urgenza e dalla natura dei presupposti che legittimano il ricorso a detto strumento (ai sensi dell’articolo 77, comma 2 della Costituzione) – nel caso di specie, rileva la diffusione su scala planetaria di una pandemia fonte di innumerevoli contagi e decessi –, dalla rubrica del menzionato articolo 1 del decreto-legge n. 26 del 2020 (“Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020”) e dall’incipit della disposizione in questione (“In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato”). Il Consiglio di Stato ha pertanto ritenuto che la proroga non possa essere disposta, in assenza peraltro di specifica previsione normativa, al solo fine di allineare la finestra temporale individuata dalla norma regionale alle cadenze del procedimento elettorale stabilite dalla legge statale.

 

Elezioni – Elezioni regionali – Prorogatio organi elettivi – Competenza – Statuto regionale  Proroga – Differenze


Soltanto la prorogatio è riconducibile alla “forma di governo” rimessa dall’articolo 123 della Costituzione allo statuto regionale, mentre  lo statuto (o altra legge) regionale non può prevedere e disciplinare la proroga. L’istituto della prorogatio, a differenza della vera e propria proroga  non incide infatti sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l’esercizio dei poteri nell’intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l’entrata in carica del nuovo organo eletto. (5).

 

Elezioni – Elezioni amministrative – Elezioni regionali – Regione Veneto – Legge regionale – Applicabilità – Limiti


L'art. 11 comma 1 della legge regionale Veneto n. 5 del 2012  subordina  l'applicazione della finestra temporale ivi stabilita con le cadenze del procedimento elettorale stabilite dalla legge statale. (6).
Ciò in quanto la norma de qua, nel prevedere che le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta “sono indette con decreto del Presidente della Giunta in carica e hanno luogo nel periodo che intercorre tra il 15 maggio e il 15 giugno”, mantiene fermo quanto stabilito dalla legge statale (“fermo restando quanto previsto dalla disciplina statale”).


(1) Conformi: Corte cost., 5 giugno 2003, n. 196; 6 giugno 2012, n. 151 secondo cui l’espressione «sistema di elezione» utilizzata nell’art. 122, primo comma, Cost. deve ritenersi comprensiva, nella sua ampiezza, di tutti gli aspetti del fenomeno elettorale. Essa si riferisce, quindi, non solo alla disciplina dei meccanismi che consentono di tradurre in seggi, all’interno di organi elettivi, le preferenze espresse con il voto dal corpo elettorale (sistema elettorale in senso stretto, riguardante il tipo di voto e di formula elettorale e il tipo e la dimensione dei collegi), ma anche alla disciplina del procedimento elettorale, nonché a quella che attiene, più in generale, allo svolgimento delle elezioni (sistema elettorale in senso ampio).

(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
(4) Conformi: Quanto alla necessità di legge statale: Corte cost., 5 giugno 2003, n. 196.

(5) Conformi: Corte cost., 22 novembre 2016, n. 243; 5 giugno 2003, n. 196.

(6) Non risultano precedenti negli esatti termini


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

ELEZIONI, ELEZIONI politiche, amministrative, europee, alternativi

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri