Sulla necessità del requisito reddituale per la concessione della cittadinanza italiana

Sulla necessità del requisito reddituale per la concessione della cittadinanza italiana


Cittadinanza – Requisito reddituale – Necessità.

Il requisito reddituale è una condizione indefettibile per la concessione della cittadinanza in quanto funzionale non solo ad evitare che l’ammissione del nuovo membro privo di adeguate fonti di sussistenza possa comportare inconvenienti sul piano della pubblica sicurezza ovvero finisca per gravare sul pubblico erario, ma anche ad assicurare che sia in grado di concorrere allo sviluppo economico-sociale mediante la partecipazione al gettito fiscale e fornisca un proprio contributo alla Comunità di cui entra a far parte (1).

Cittadinanza – Requisito reddituale – Periodo di riferimento.

 

La valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto sia del periodo già maturato nel triennio precedente al momento della presentazione della domanda, sia di quello successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere con una certa stabilità e continuità nel tempo il requisito in parola, che va mantenuto fino al momento del giuramento (2).

 

Il T.a.r. per il Lazio ha chiarito che in una prospettiva funzionale il requisito reddituale risulta indefettibile in considerazione del complesso intreccio di diritti/doveri pubblici che caratterizzano lo status della cittadinanza. Conseguendo la naturalizzazione lo straniero acquisisce tutta una ulteriore serie di diritti (i cd. diritti politici), assumendosi al contempo i correlativi doveri (pubblici) che ne costituiscono la contropartita. Questi ultimi, infatti, gravano solo sul cittadino e sono costituiti, in primis, in tempo di guerra, dal “sacro dovere di difendere la Patria” solennemente sancito, a carico del solo cittadino, dall’art. 52 Cost. nonché, in tempo di pace, dal dovere di contribuire al progresso socio-economico del Paese.

Il Ta.r. per il Lazio ha chiarito altresì che il principio di attualizzazione del reddito, che consente all’istante di far valere eventuali miglioramenti della propria posizione economica, non può essere inteso nel senso di ammettere che i requisiti previsti per l'ottenimento della cittadinanza vengano ad essere maturati nel corso del procedimento, in deroga ai principi generali che improntano i procedimenti ad istanza di parte, secondo cui i requisiti debbano essere già posseduti all'atto della presentazione dell'istanza, oltre che mantenuti sino al momento della decisione sulla stessa da parte dell'autorità procedente. 
 

(1) Precedenti conformi: ex multis, tra le più recenti, Cons. Stato, sez. III, 11 maggio 2023, n. 4767; Cons. Stato, sez. III, 16 settembre 2022, n. 8042; T.a.r. per il Lazio, sez. V-bis, 11 febbraio 2022, n. 1698.

Precedenti difformi: Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1175 che, peraltro, costituisce un caso di specie, in cui il provvedimento impugnato era affetto da gravi carenze istruttorie.

(2) Precedenti conformi: tra le tante, T.a.r. per il Lazio, sez. V, 14 febbraio 2022, n. 1724; T.a.r. per il Lazio, sez. I-ter, 2021, 31 dicembre 2021, n. 13690.

Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

CITTADINANZA

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri