Sulla cognizione del giudice dell’ottemperanz

Sulla cognizione del giudice dell’ottemperanz


Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Sopravvenuta inefficacia del titolo – Cognizione

Il giudice amministrativo, adito in sede di ottemperanza, non ha alcun potere sul giudicato civile in tale sede azionato e, dunque, nemmeno sulla sua caducazione eventualmente sopravvenuta; pertanto, qualora una sentenza passata in giudicato o un’ordinanza di assegnazione definitiva vengano travolte da un successivo provvedimento giurisdizionale, il giudice dell’ottemperanza non può dare atto del fatto estintivo, neppure in via incidentale, dovendo limitarsi a prendere atto delle pertinenti decisioni adottate dal giudice munito di giurisdizione sul rapporto che ha dato origine alla formazione del titolo azionato in sede di ottemperanza (1).

 

(1) Conformi: C.g.a., sez. giur., 29 settembre 2023, n. 633.

Difformi: Cons. Stato, sez. III, 14 dicembre 2022, n. 10960, sez. IV, sez. IV, 14 aprile 2021, n. 3058, secondo cui la proposizione del giudizio di ottemperanza per crediti inesistenti integra abuso del processo che deve essere rilevato ex officio dal giudice di ottemperanza stante la autonomia della relativa azione.

In senso parzialmente difforme: Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2023, n. 2912, secondo cui sono irrilevanti, nel giudizio di ottemperanza c.d. puro, i soli fatti estintivi o modificativi del credito anteriori al giudicato civile di condanna


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, GIUDIZIO di ottemperanza

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri