Su diverse questioni processuali, con particolare riferimento al rito speciale sportivo, alla revocazione, al superamento dei limiti dimensionali e alla legittimazione ad appellare

Su diverse questioni processuali, con particolare riferimento al rito speciale sportivo, alla revocazione, al superamento dei limiti dimensionali e alla legittimazione ad appellare


Giustizia amministrativa – Rito speciale sportivo – Codice del processo amministrativo – Applicabilità.

La controversia soggetta al rito speciale sportivo è soggetta altresì a tutte le disposizioni dettate dal c.p.a. per il rito ordinario, in quanto non espressamente derogate dal rito speciale, e per tutto quanto quest’ultimo non contempla. Si applica pertanto anche l’istituto dell’abbreviazione dei termini (1).

Giustizia amministrativa – Revocazione – Sostituzione intero collegio – Necessità - Esclusione

Nessuna regola processuale impone la sostituzione dell’intero collegio che ha reso la sentenza revocanda, e, anzi, al di fuori del caso del dolo del giudice, il collegio del giudizio di revocazione può anche legittimamente coincidere con il collegio della sentenza revocanda, ivi compreso il relatore-estensore (2).

Giustizia amministrativa – Revocazione – Rito del processo a quo – Applicabilità

L’art. 400 c.p.c. secondo cui in sede di revocazione si osserva il rito stabilito per il processo a quo, trova applicazione anche nel processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39, c. 1 c.p.a. Secondo il Consiglio di Stato è ragionevole applicare il rito speciale sportivo a tutti i giudizi di impugnazione e non al solo appello, avverso sentenze rese con applicazione del rito speciale, poiché in tutti i giudizi di impugnazione vi sono le medesime esigenze di celerità che costituiscono la ratio della previsione di un rito speciale connotato da un giudizio “immediato”(3).

Giustizia amministrativa – Superamento dei limiti dimensionali – Questione di rito afferente all’ordine pubblico processuale – Rilevabilità d’ufficio

Il superamento dei limiti dimensionali è questione di rito afferente all’ordine pubblico processuale, stabilito in funzione dell’interesse pubblico all’ordinato, efficiente e celere svolgimento dei giudizi, ed è rilevabili d’ufficio a prescindere da eccezioni di parte (4).

Giustizia amministrativa – Superamento dei limiti dimensionali – Autorizzazione postuma – Condizioni.

Presupposto imprescindibile per l’adozione dell’autorizzazione postuma al superamento dei limiti dimensionali è la prova della oggettiva impossibilità o estrema difficoltà di chiedere e conseguire l’autorizzazione preventiva (5).

Giustizia amministrativa – Sostituzione dell’atto processuale – Rimedio a un vizio dell’atto originario – Ammissibilità – Presupposti.

Quando la sostituzione dell’atto processuale è finalizzata a porre rimedio a un vizio dell’atto originario, purché notifica e deposito avvengano nei termini di rito, non si incorre nella consumazione dell’impugnazione (6)

Giustizia amministrativa – Impugnazione in genere – Legittimazione ad agire - Intervento in causa – Intervento nel giudizio di primo grado – Parte non necessaria – Interesse di mero fatto - Legittimazione autonoma ad appellare la sentenza – Esclusione – Eccezioni.

L’interventore ad opponendum nel giudizio di primo grado, ma non parte necessaria di esso, non titolare di una posizione sostanziale, ma solo di mero interesse di fatto, non ha una legittimazione autonoma ad appellare la sentenza, ad eccezione dei capi della sentenza concernenti la propria legittimazione e il regolamento delle spese di lite (7).

Giustizia amministrativa – Revocazione – Errore di fatto – Configurabilità – Presupposti – Esclusioni.

L’errore di fatto revocatorio deve ricadere su fatti non contestati ed essere frutto di mera svista materiale. Tale evenienza non ricorre in radice nel caso in cui la questione controversa sia la posizione processuale del ricorrente. L’omesso esame di una domanda o di un motivo costituisce vizio revocatorio, e non errore di diritto, a condizione che (i) derivi da una errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, (ii) sia accertabile e riscontrabile con immediatezza, (iii) attenga ad un punto non controverso, e sul quale la decisione non abbia, come che sia, espressamente motivato, e (iv) costituisca elemento decisivo della decisione revocanda (8).

Giustizia amministrativa – Rito speciale sportivo – Pregiudiziale sportiva – Accertamento giudiziale in via principale – Esclusione – Accertamento giudiziale in via incidentale – Esclusione.

La c.d. pregiudiziale sportiva preclude non solo un accertamento giudiziale in via principale, ma anche un accertamento giudiziale in via incidentale, perché, diversamente opinando, con l’escamotage dell’accertamento incidentale la regola della pregiudiziale sportiva verrebbe elusa e vanificata nella sua essenza, perché il giudice amministrativo si pronuncerebbe prima e non dopo gli organi della giustizia sportiva (9).

Giustizia amministrativa – Revocazione – Dolo di una parte – Requisiti.

Il dolo processuale di una parte come motivo di revocazione della sentenza consiste in un raggiro soggettivamente diretto e oggettivamente idoneo a paralizzare la difesa dell’avversario e ad impedire al giudice l’accertamento della verità, ed è rilevante solo se la sentenza sia l’effetto necessario di esso. I requisiti di fattispecie sono, pertanto, due: dolo di una parte e efficacia causale spiegata da quest’ultimo rispetto alla prima. Si richiede dunque un’attività deliberatamente fraudolenta, concretatasi in artifici e raggiri tali da paralizzare o

sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l’accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale; pertanto, non è idonea a realizzare la fattispecie di cui all’art. 395, n. 1, c.p.c. la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi (10).

La vicenda oggetto della sentenza massimata trae origine da un provvedimento della FIGC del 7 luglio 2023, che, in accoglimento del ricorso del Calcio Lecco, aveva ammesso tale squadra al campionato di calcio di serie B per la stagione 2023-2024. Tale provvedimento era stato annullato, su ricorso del Perugia Calcio, dalla decisione n. 66/2023 del 17-20 luglio 2023, resa dal Collegio di garanzia dello sport presso il CONI. La decisione n. 66/2023 del Collegio di garanzia dello sport presso il CONI ha formato oggetto di due separati ricorsi, del Calcio Lecco e della FIGC, rivolti al Tar Lazio – Roma. Ne sono conseguite due separate sentenze del Tar per il Lazio, rispettivamente 2 agosto 2023 n. 13162 e 2 agosto 2023 n. 13163. Esse sono state impugnate, tra gli altri, dal Calcio Foggia, con due separati appelli, decisi con due separate sentenze, Cons. Stato, sez. V, 30 agosto 2023 n. 8076 e Cons. Stato, sez. V, 30 agosto 2023 n. 8075. Le due sentenze si fondano su plurimi capi, in rito e in merito, in quanto ciascuna di esse: ritiene l’appello del Calcio Foggia inammissibile per difetto di interesse; ritiene l’appello inammissibile per difetto di legittimazione a proporre appello; ritiene l’appello infondato nel merito sulla base di plurimi argomenti. Il Calcio Foggia ha dunque proposto ricorso per revocazione di dette sentenze. Il Consiglio di Stato, dopo aver riunito i due ricorsi, li ha dichiarati inammissibili.

(1) Precedenti conformi: non risultano precedenti conformi negli esatti termini.

Precedenti difformi: non si segnalano precedenti difformi.

(2) Precedenti conformi: sull’assenza di incompatibilità in capo al giudice che abbia pronunciato la sentenza impugnata per revocazione a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione, salvo che nell’ipotesi di dolo del giudice, tra le tante, Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 4 e 5; Cass. sez. lavoro, 9 ottobre 2017, n. 23498; Cass. sez. lavoro, 3 aprile 2009, n. 8180; Cass. sez. lavoro, 12 settembre 2006, n. 19498.

Precedenti difformi: Cons. Stato, Ad. plen., 25 marzo 2009, n. 2.

(3) Precedenti conformi: con riferimento alla diversa questione circa l’applicabilità del rito elettorale anche alle impugnazioni diverse dall’appello, segnatamente revocazione e opposizione di terzo, Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2011, n. 2727, con riferimento al rito previsto dall’art. 129 c.p.a.; C.g.a., sez. giur., 21 dicembre 2021, n. 1064, con riferimento al rito previsto dall’art. 130 c.p.a., sia pure in via di obiter dictum. Con riferimento alla questione dell’applicabilità del rito del lavoro al giudizio di revocazione, Cass. sez. III, 9 giugno 2010, n. 13834; Cass. sez. lavoro, 23 giugno 2016, n. 13063.

Precedenti difformi: non si segnalano precedenti difformi.

(4) Precedenti conformi: sulle conseguenze del superamento dei limiti dimensionali, in generale, tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 5 dicembre 2018, n. 6890; Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2017, n. 2852.

Precedenti difformi: non si segnalano precedenti difformi.

(5) Precedenti conformi: C.g.a, sez. giur., decreto 11 febbraio 2022, n. 17.

Precedenti difformi: non si segnalano precedenti difformi.

(6) Precedenti conformi: Cons. Stato, Ad. plen., 21 aprile 2022, n. 6; C.g.a., 11 aprile 2023, n. 105.

Precedenti difformi: non si segnalano precedenti difformi.

(7) Precedenti conformi: sulla legittimazione a impugnare la sentenza dell’interveniente ad opponendum solo quando risulti titolare di una propria e autonoma posizione giuridica e non di un semplice interesse di fatto, Cons. Stato, sez. IV, 2 aprile 2004, n. 1826; Cons. Stato, sez. II, 18 novembre 2019, n. 7855 sulla scia di Cons. Stato, Ad. plen., 8 maggio 1996, n. 2, Cons. Stato, Ad. plen., 24 luglio 1997, n. 15 e Cons. Stato, Ad.plen., 11 gennaio 2007, n. 2. Sulla non ammissibilità dell’appello dell’interventore ad adiuvandum in primo grado, essendo strutturalmente titolare di un interesse dipendente da quello dell’originario ricorrente, salvo l’esistenza di un proprio interesse connesso all’intervento o alle spese giudiziali, fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 21 marzo 2011, n. 1737; Cons. Stato, sez. VI, 5 ottobre 2010, n. 7293; Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre 2016, n. 5198; Cons. Stato, sez. III, 8 giugno 2016, n. 2451; Cons. Stato, sez. IV, 5 marzo 2015, n. 1116.

Precedenti difformi: non si segnalano precedenti difformi.

(8) Precedenti conformi: sulle condizioni affinché l’omessa pronuncia possa integrare un errore revocatorio, Cons. Stato, Ad. plen., 25 novembre 1996, n. 3; più di recente, Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2019, n. 7125; Cons. Stato, sez. V, 11 settembre 2023, n. 8265.

Precedenti difformi: sostiene che la mancata pronuncia su eccezioni sollevate dalle parti costituisca errore di diritto e non di fatto Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 1990, n. 476.

(9) Precedenti conformi: sulla pregiudiziale sportiva, Cons. Stato, sez. V, 10 agosto 2023, n. 7726; Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2022, n. 10606; Cons. Stato, sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6244.

Precedenti difformi: non si segnalano precedenti difformi.

(10) Precedenti conformi: sui requisiti del dolo revocatorio, Cons. Stato, sez. V, 28 dicembre 2001 n. 6436; C.g.a., sez. giur., 3 giugno 2020, n. 401; Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2017, n. 5298; C.g.a., 1 luglio 2019, n. 607.

Precedenti difformi: non si segnalano precedenti difformi.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, REVOCAZIONE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri