Pensione privilegiata ordinaria comune: connotazioni retributive e risarcitorie

Pensione privilegiata ordinaria comune: connotazioni retributive e risarcitorie


Militare – Trattamento previdenziale – Pensione privilegiata ordinaria comune – Natura mista risarcitoria e retributiva – Altri assegni – Cumulo – Reversibilità – Sussistenza.


ll beneficio della pensione privilegiata ordinaria comune, che dal 1° dicembre 2012 è riservato ai soli militari e al solo personale operante nel comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, a differenza della pensione privilegiata ordinaria tabellare (erogata in caso di menomazioni riportate a causa di servizio dal militare di leva) e della pensione di guerra, ha essenzialmente natura retributiva e “coloritura” risarcitoria, con la specifica funzione di compensare il danno di carattere puramente patrimoniale che si riconnette al minor reddito che il soggetto produrrà nel corso della vita futura e alle maggiori spese che lo stesso dovrà affrontare per la cura della propria persona, a causa dell’infermità dipendente da causa di servizio. Infatti, la citata pensione: - è cumulabile con la pensione normale e si traduce in tal caso in una maggiorazione di quest’ultima; - è modificabile in caso di aggravamento della condizione dell’infermo per adattarsi alla stessa e adeguatamente supportarla; - è suscettibile di reversibilità in favore dei congiunti, con limiti al cumulo con i redditi di cui siano già beneficiari; - è soggetta ad imposizione a fini IRPEF, non rientrando nel campo di applicazione dell’art. 34 del d.P.R. n. 601 del 1973, quale reddito percepito a titolo di compensazione del reddito non conseguibile a causa dell’infermità, secondo la previsione dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. (1).

 

Militare – Trattamento previdenziale – Pensione privilegiata ordinaria comune – Risarcimento del danno non patrimoniale – Cumulo – Sussistenza.


Le somme attribuite o da attribuirsi a titolo di pensione privilegiata ordinaria comune possano essere scomputate dal risarcimento dovuto per il danno non patrimoniale, in quanto volte a reintegrare un bene della vita diverso rispetto a quello relativo alla integrità della persona. Sottraendo alle somme dovute a titolo di danno non patrimoniale i ratei già corrisposti o da corrispondere a titolo di pensione privilegiata ordinaria, verrebbe negato il diritto all’integrale risarcimento del danno, in quanto il danno non patrimoniale verrebbe risarcito solo in parte a causa della diminuzione del quantum dovuto alla compensazione e il danno patrimoniale non verrebbe risarcito tout court, con conseguente sottocompensazione del pregiudizio complessivamente sopportato. (2).


(1) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. I, 18 giugno 2024, n. 12489

(2) Conformi: Corte cost., 11 novembre 2016, n. 241


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

MILITARE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri