Riduzione del risarcimento dei danni cagionati da elevate concentrazioni di polveri e fibre di amianto in presenza di concausa del consumo di tabacco

Riduzione del risarcimento dei danni cagionati da elevate concentrazioni di polveri e fibre di amianto in presenza di concausa del consumo di tabacco


Responsabilità civile – Dipendenza della patologia da causa di servizio – Lesione multifattoriale – Determinazione frazionata del contributo causale – Consumo di tabacco – Esposizione ad amianto – Riduzione del risarcimento

In materia di risarcimento dei danni cagionati da elevate concentrazioni di polveri e fibre di amianto cui il dipendente è stato sottoposto nel corso del proprio lavoro, è legittima la determinazione frazionata del contributo causale (nella specie, del 70% per il fumo di tabacco e del 30% per l’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro) rispetto al danno complessivamente patito, con conseguente riduzione del risarcimento, qualora si accerti l’esistenza di fattori causali preesistenti, simultanei o sopravvenuti indipendenti dall’azione od omissione dell’amministrazione. (1).

Responsabilità civile – Dipendenza della patologia da causa di servizio – Riduzione del risarcimento – Violazione di norma comportamentale di diligenza – Colpa generica – Consumo di tabacco

In materia di risarcimento dei danni cagionati da elevate concentrazioni di polveri e fibre di amianto cui il dipendente è stato sottoposto nel corso del proprio lavoro, è legittima la riduzione del quantum in applicazione dell’art. 1227 c.c. nel caso di accertata violazione, da parte del creditore – danneggiato, di una norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica (nella specie, consumo di tabacco). (2).

Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Onere della prova – Principio di non contestazione – Onere di allegazione dei fatti di causa

Ai sensi dell’articolo 64, comma 2, c.p.a., l’onere gravante sul convenuto di contestazione dei fatti allegati dalla controparte si coordina con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore. Pertanto la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi, rispetto ai quali opera il principio di non contestazione, esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata. (3).

Responsabilità civile –  Vittime del dovere – Indennità – Speciale elargizione – Compensatio lucri cum damno

In materia di dipendenza della patologia da causa di servizio, è legittima la compensazione tra quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno e quanto percepito a titolo indennitario (nello specifico, speciale elargizione quale “vittima del dovere”). Difatti, la presenza di un’unica condotta responsabile che fa sorgere obbligazioni in capo al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi aventi la medesima finalità compensativa del pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico protetto, determina la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che giustifica, in applicazione della regola della causalità giuridica e in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità, il divieto del cumulo con conseguente necessità di detrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno quella corrisposta a titolo indennitario. (4).

(1) Non risultano precedenti negli esatti termini

(2) Conformi: Cass. civ., sez. III, 21 gennaio 2020, n. 1165 (secondo cui i danni subiti dal fumatore a causa del consumo di tabacco vanno ricondotti all’area normativa della disponibilità e della evitabilità, presa in considerazione dall’art. 1227 c.c., in quanto possono essere evitati usando l’ordinaria diligenza); Cass. civ., sez. un., 21 novembre 2011, n. 24406 (secondo cui la colpa del creditore - danneggiato può configurarsi non solo in ipotesi di violazione di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica).

(3) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2024, n. 5767; sez. IV, 27 luglio 2021, n. 5560; Cass. civ., sez. VI, ordinanza 26 novembre 2020 n. 26908.

(4) Conformi: Cons. Stato, Ad. plen., 23 febbraio 2018, n. 1 (oggetto della News US del 27 febbraio 2018); in parte Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 2024, n. 32550 (in materia di danni conseguenti al contagio da emotrasfusioni e sulla compensazione tra risarcimento e indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210).


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, AZIONE risarcitoria

RESPONSABILITÀ civile, contabile, amministrativa, alternativi

GIUSTIZIA amministrativa, PROCESSO amministrativo

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri