Equa riparazione da "legge Pinto": il Consiglio di Stato chiede chiarimenti sulla sospensione dei giudizi disposta con la legge finanziaria 2025
Equa riparazione da "legge Pinto": il Consiglio di Stato chiede chiarimenti sulla sospensione dei giudizi disposta con la legge finanziaria 2025
Equa riparazione da "legge Pinto": il Consiglio di Stato chiede chiarimenti sulla sospensione dei giudizi disposta con la legge finanziaria 2025
Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Legge Pinto – Sospensione del giudizio – Blocco temporaneo delle azioni esecutive – Istruttoria
Considerato che il novellato articolo 5-sexies, comma 12-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, come integrato dall’articolo 1, comma 817, lett. m) della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge finanziaria 2025) non chiarisce alcuni aspetti in merito alla non proponibilità di azioni esecutive e alla sospensione dei giudizi di ottemperanza in corso alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2025) in materia di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, occorre chiedere chiarimenti al Ministero della giustizia sui seguenti punti: a) se l’adempimento pubblicitario di cui al secondo periodo del comma 12-bis dell’articolo 5-sexies sia stato effettuato, e con quali modalità; b) se, ai fini delle incombenze attuative della nuova disposizione, il Ministero abbia inteso fissare con l’avviso un termine entro cui i creditori dovranno decidere se avvalersi della facoltà di rinnovare la domanda ai sensi dei commi 3 e 3- bis del precitato articolo 5-sexies, ovvero si sia ritenuto che tale termine coincida con quello biennale di cui al terzo periodo del medesimo comma 12-bis; c) se, conseguentemente, l’amministrazione ritenga sospesi ex lege tutti i giudizi di esecuzione o di ottemperanza per i crediti da indennizzo per eccessiva durata del processo liquidati anteriormente al 31 dicembre 2021, ovvero solo quelli per i quali i creditori si siano avvalsi della facoltà di rinnovare la domanda di pagamento di cui al primo periodo del comma 12-bis. (1).
In motivazione, la sezione ha rilevato che: - l’art. 5-sexies, comma 12-bis, prevede che «Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi»; - la disposizione non indica un termine entro cui i creditori possono avvalersi della facoltà di rinnovare la domanda di pagamento a norma dei commi 3 (tramite modulistica approvata con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della giustizia) e 3-bis (modalità di presentazione telematica); - la norma non chiarisce se, ai sensi del secondo periodo del comma 12-bis («Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale»), il Ministero debba pubblicare un avviso pubblico unico per tutti i crediti di cui al precedente primo periodo, ovvero un avviso per ciascuno di essi; - la previsione lascia nell’incertezza se la sospensione ex lege disposta al terzo periodo («Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi») si estenda a tutti i giudizi di ottemperanza o di esecuzione pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione ovvero sia riferibile solo a quelli nei quali il creditore si sia avvalso della facoltà di cui al primo periodo («Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis»). Per ulteriori approfondimenti, in ordine alla legittimità costituzionale di disposizioni legislative recanti divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti di amministrazioni pubbliche, si vedano: - Corte cost., ordinanza 20 aprile 2023, n. 78 (oggetto di News UM n. 83 del 15 giugno 2023) che ha dichiarato inammissibile la q.l.c. della previsione ex art. 16-septies, comma 2, lett. g) del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, come introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 che poneva il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della Calabria fino al 31 dicembre 2025, attesa la declaratoria di illegittimità costituzionale della stessa disposizione censurata per effetto della sentenza della Corte costituzionale 11 novembre 2022, n. 228; - Corte costituzionale n. 228 del 2022 (in Foro it., 2023, I, 1387; oggetto della News UM n. 73 del 31 maggio 2023) di cui sopra; - Corte costituzionale, 7 dicembre 2021, n. 236 (oggetto della News UM n. 9 del 17 gennaio 2022) che ha dichiarato incostituzionale la disciplina sul blocco delle azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale previsto dall’art. 117, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito in legge n. 177 del 2020, come misura per fronteggiare la crisi sanitaria da Covid-19, limitatamente alla proroga che ne è stata disposta fino a tutto il 2021 dall’art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito in legge n. 21 del 2021. La Corte costituzionale ha chiarito che la garanzia della tutela giurisdizionale assicurata dall'art. 24 Cost. comprende anche la fase dell'esecuzione forzata, in quanto necessaria a rendere effettiva l'attuazione del provvedimento giudiziale e ha precisato che misura legislativa che incida sull'efficacia dei titoli esecutivi di formazione giudiziale è legittima soltanto se limitata ad un ristretto periodo temporale e compensata da disposizioni sostanziali che prospettino un soddisfacimento alternativo dei diritti portati dai titoli, giacché altrimenti la misura stessa vulnera l'effettività della tutela garantita dall'art. 24 Cost., determinando inoltre uno sbilanciamento tra l'esecutante privato e l'esecutato pubblico, in violazione del principio di parità delle parti di cui all'art. 111 Cost.. Sulle prime applicazioni del nuovo art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89 del 2001, si vedano le seguenti ordinanze di sospensione dei giudizi di ottemperanza in corso azionati da creditori di somme liquidate a norma della legge n. 89 del 2001,: T.a.r. per la Campania, sez. VI, ordinanza 25 marzo 2025, n. 2519; sez. V, ordinanza 20 marzo 2025, n. 2364; T.a.r. per la Basilicata, ordinanza 20 marzo 2025, n. 188; T.a.r. per la Puglia, Lecce, ordinanza 20 marzo 2025, n. 446. Sulla possibilità di estendere la sospensione dei giudizi di ottemperanza in materia di "legge Pinto", ai sensi dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89 del 2001, anche a quelli proposti dai procuratori antistatari aventi ad oggetto il pagamento delle spese processuali, si veda: T.a.r. per la Campania, sez. VII, 20 marzo 2025, n. 2360; sez. VI, ordinanza 26 febbraio 2025, n. 1586; sez. V, ordinanza 26 febbraio 2025, n. 1563.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, ordinanza 21 marzo 2025, n. 2366.
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
GIUSTIZIA amministrativa, GIUDIZIO di ottemperanza
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri