Sulla necessità dell’autorizzazione paesaggistica per conservare il manufatto realizzato, in zona vincolata, in sostituzione dell’abitazione danneggiata dal sisma

Sulla necessità dell’autorizzazione paesaggistica per conservare il manufatto realizzato, in zona vincolata, in sostituzione dell’abitazione danneggiata dal sisma


Edilizia e urbanistica – Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Sisma – Abitazioni inagibili – Manufatti sostitutivi – Mantenimento - Autorizzazione paesaggistica in sanatoria - Inammissibilità 

Ai sensi dell’art. 8-bis del d.l. n. 189 del 2016, la conservazione dei manufatti realizzati in funzione di soluzione abitativa alternativa anche successivamente al ripristino dell’immobile danneggiato dal sisma è consentita, in via eccezionale, qualora sussistano determinate condizioni, tra cui il rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 42 del 2004; pertanto, a tali manufatti si applica l’art. 167 del predetto d.lgs. n. 42 del 2004, con conseguente impossibilità di ottenere l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria (1).


(1)    Non risultano precedenti in termini.


Nel caso di specie, il Collegio ha esaminato il caso di una cittadina che, in seguito al sisma che aveva colpito Norcia nel 2016, aveva realizzato un manufatto precario, quale soluzione abitativa provvisoria. Successivamente, ripristinata l’agibilità dell’immobile danneggiato dal sisma, la ricorrente chiedeva di poter conservare il manufatto precario; e l’istanza veniva respinta perché il manufatto si trovava in zona vincolata e, ai sensi dell’art. 167 d.lgs. 42 del 2004, non era possibile concedere l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria. La proprietaria proponeva pertanto ricorso al T.a.r., atteso che – in forza dell’art. 8-bis del d.l. n. 189 del 2016 – il divieto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria sarebbe stato, inapplicabile al caso di specie.
Il Collegio ha osservato che la norma in questione ha inteso disciplinare, in primo luogo, la fase che può essere definita “emergenziale”, sottoponendo alla più favorevole disciplina di cui all’art. 6, comma 1, lett. e bis), d.P.R. n. 380 del 2001 – disciplina delle opere temporanee – le opere o i manufatti realizzati autonomamente per sopperire ad esigenze abitative da coloro che abbiano visto danneggiata e dichiarata inagibile la propria abitazione a causa del sisma. La ratio
della disposizione è evidentemente quella di consentire eccezionalmente l’autonoma realizzazione di sistemazioni abitative destinate di regola ad essere rimosse entro novanta giorni «dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’immobile distrutto o danneggiato». Nella seconda parte del primo comma, l’art. 8 bis disciplina una fattispecie derogatoria («ad eccezione dei casi in cui») rispetto alla regola della rimozione, permettendo in via eccezionale, anche a seguito del ripristino dell’immobile danneggiato dal sisma, di conservare i manufatti realizzati in funzione di soluzione abitativa alternativa ai sensi della medesima norma quando, «in base ad accertamenti eseguiti da uffici comunali», ricorrano i seguenti presupposti:
a) «siano state rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
b) siano state rispettate «le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
c) che sia stata rispettata la «cubatura massima edificabile nell’area di proprietà privata, come stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti». 
Dunque, il legislatore richiama espressamente il d.lgs. n. 42 del 2004 nella sua interezza e senza deroghe di sorta; di qui, la piena applicabilità dell’art. 167, con conseguente impossibilità (dato che i manufatti precari in questione comportano inevitabilmente un aumento dei volumi) di ottenere l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

BENI culturali, paesaggistici e ambientali

EDILIZIA e urbanistica

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri