Regola dell'anonimato nelle prove pratiche concorsuali

Regola dell'anonimato nelle prove pratiche concorsuali


Concorso a pubblico impiego – Regola dell'anonimato – Prova pratica – Distinzione – Elaborato scritto – Estensione


La regola dell’anonimato, sancita dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 in relazione alle sole prove scritte dei concorsi pubblici, va estesa anche alle prove pratiche, laddove consistano nella redazione di un elaborato scritto volto all’accertamento delle capacità tecnico - applicative dei candidati, salvi i casi in cui, per le sue concrete caratteristiche e modalità di svolgimento, la prova pratica sia de facto insuscettibile di anonimizzazione e, cioè, allorquando lo svolgimento della prova pratica, per le sue modalità, implichi un contatto diretto e immediato tra il candidato e la commissione, in modo che quest'ultima possa accertare la tecnica di intervento attraverso visione diretta, contatto che rende inevitabile la previa identificazione dell'esaminando. (1).
L'art. 14 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 è stato abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. a), del d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82 che prevede la redazione di elaborati in modalità digitale (art. 1, comma 1, lettera n). Secondo il T.a.r. per il Lazio, sez. II bis, 13 febbraio 2024, n. 2948, l’uso della tradizionale forma di redazione degli elaborati mediante supporto cartaceo non è illegittima, ma non gode più di quella presunzione di imparzialità e di efficacia che era immanente nella previsione regolamentare originale di cui all'art. 13, comma 2, del d.P.R. n. 487 del 1994. Inoltre, il T.a.r. per il Lazio ha sostenuto che, rispetto all’uso nelle prove scritte di supporti informatici, la redazione degli elaborati su carta dovrà essere disciplinata specificatamente dall’ente che dovrà indicare nel bando di concorso le prescrizioni volte ad assicurare in concreto l’anonimato dell’elaborato durante la sua correzione.

 

Concorso a pubblico impiego – Regola dell'anonimato – Prova pratica – Distinzione – Elaborato scritto – Estensione – Apposizione dei nominativi sull'elaborato – Illegittimità


È illegittima la procedura concorsuale che, in contrasto con la regola dell’anonimato, consenta ai concorrenti, in sede di prova pratica espletata attraverso la redazione di un testo scritto, di apporre il proprio nominativo direttamente sui fogli contenenti l’elaborato, a ciò ostando i principi di imparzialità e di efficienza dell’azione amministrativa discendenti dall’articolo 97 della Costituzione. (2).
In applicazione del principio, la sezione ha accolto il ricorso proposto da alcuni candidati ed ha annullato il concorso per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, disponendo la rinnovazione della prova pratica della procedura ed il rifacimento della graduatoria a partire dall'anno scolastico successivo a quello in corso, tenuto conto della immissione in ruolo dei vincitori del concorso e dell'esigenza di consentire la prosecuzione delle attività didattiche.

 

Concorso a pubblico impiego – Prova pratica – Prova teorica – Differenza


La prova pratica prevista nell’ambito di un concorso pubblico si contrappone a quella teorica in quanto è finalizzata a valutare non il grado di conoscenza astratta dei principi di una determinata disciplina, bensì la capacità di assumere in concreto comportamenti necessari in un determinato contesto, capacità che essere verificata anche attraverso una prova scritta, di per sé non incompatibile con il carattere della praticità, atteso che il discrimine tra teoria e pratica è dato dal contenuto delle domande formulate e delle risposte richieste. (3).


(1) Conformi: T.a.r. per la Sardegna, sez. I, 20 marzo 2023, n. 200; T.a.r. per la Valle D’Aosta, 17 febbraio 2023, n. 10; Cons. Stato, Sez. III, 22 maggio 2019, n. 3323; T.a.r. per la Lombardia, sez. III, 4 febbraio 2019, n. 244.
Difformi: T.a.r. per la Puglia, sez. I, 2 maggio 2017, n. 436; Cons. Stato, sez. VI, 19 marzo 2007, n. 1285 secondo cui una considerazione della regola dell'anonimato che accentui la sua portata generale ed inderogabile in tutti i casi in cui la prova pratica contenga un qualsiasi elemento scritto, contribuirebbe ad assimilare indebitamente la prova pratica a quella scritta, con il risultato di rendere inutile lo svolgimento di tale prova.

(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Conformi: Cass. civ., sez. lav., 4 marzo 2024, n. 5653; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2019, n. 344.


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

CONCORSO a pubblico impiego

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri