Sull'interesse a impugnare una variante al P.R.G. e sulla sua illegittimità per difetto di motivazione e contraddittorietà
Sull'interesse a impugnare una variante al P.R.G. e sulla sua illegittimità per difetto di motivazione e contraddittorietà
Sull'interesse a impugnare una variante al P.R.G. e sulla sua illegittimità per difetto di motivazione e contraddittorietà
Edilizia e Urbanistica - Piano regolatore - Vincolo - Varianti - Incompatibilità - Motivazione
Sono illegittimi, per difetto di motivazione, gli atti di adozione e di approvazione di una variante al P.R.G., atti a consentire, in una zona circoscritta e a vantaggio di un unico proprietario, un'edificazione per destinazione alberghiera, quando la zona interessata dalla variante contestata sia stata ritenuta dall’amministrazione comunale meritevole di una particolare tutela sotto il profilo ambientale e paesaggistico in occasione dell’adozione del P.R.G., approvato solo pochi mesi prima, tanto da delimitare al massimo l’edificazione, riservandola alle costruzioni utili al fondo o destinate alla residenza qualificata, sussistendo la manifesta incompatibilità (e, dunque, irrazionalità) di una modifica intervenuta a brevissimo lasso di tempo, rispetto alle finalità del vincolo e l’idea di sviluppo del territorio, come esplicitate in sede di adozione e approvazione del P.R.G. (1).
Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del Tar per l'Umbria, sez. I, n. 28 del 2020, che aveva ritenuto inammissibile per difetto di interesse a ricorrere e, in ongi caso infondato il ricorso, accogliendolo nel merito sotto l'indicato profilo.
Edilizia e urbanistica - Variante al P.R.G - Interesse a ricorrere - Presupposti - Vicinitas
Sussiste l’interesse a ricorrere relativamente alle deliberazioni di adozione e approvazione di una variante al P.R.G. quando i ricorrenti, lungi dal dedurre la mera vicinitas, alleghino le concrete e lesive ricadute degli effetti della variante sulla fruizione della loro proprietà. (2).
(1) Conformi: Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 25 maggio 2016 n. 2221; 8 giugno 2011 n. 3497, secondo cui le scelte urbanistiche richiedono una motivazione più o meno puntuale a seconda che si tratti di previsioni interessanti la pianificazione in generale ovvero un’area determinata, ovvero qualora incidano su aree specifiche, ledendo legittime aspettative.
(2) Conformi: Cons. Stato, Ad. plen., 9 dicembre 2021, n. 22 secondo cui va affermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, per cui è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato.
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
EDILIZIA e urbanistica, PIANO regolatore
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri