Sull'equo compenso nelle gare per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura nel vigore del d.lgs. n. 50 del 2016

Sull'equo compenso nelle gare per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura nel vigore del d.lgs. n. 50 del 2016


Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione - Appalto di servizi - Equo compenso - Nullità di protezione - Legittimazione ad agire - Insussistenza.

La nullità prevista dall'art. 3 della legge 21 aprile 2023, n. 49 (c.d. legge sull'equo compenso) anche se rilevabile d'ufficio opera solo a vantaggio del professionista, contraente debole, connotandosi pertanto come nullità di protezione; la stessa pertanto non può essere fatta valere da terzi competitori in una procedura ad evidenza pubblica che sono pertanto privi di legittimazione a ricorrere. (1).

Il Consiglio di Stato, in applicazione dell'indicato principio, ha dichiarato il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado inammissibile per difetto di legittimazione attiva del raggruppamento ricorrente, salvo poi esaminarlo nel merito per esigenze di completezza.

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione - Appalto di servizi - Servizi ingegneria e architettura - Discplina equo compenso - Compatibilità

Nel vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non sussiste alcuna antinomia tra la disciplina dei contratti pubblici e la sopravvenuta disciplina sull’equo compenso, di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49, in quanto la nozione di equo compenso applicabile alla contrattualistica pubblica deve essere riformulata in termini di equo ribasso, nozione frutto dell’esegesi coordinata tra corrispettivo equo e proporzionato, posto a base di gara, ai fini dell’individuazione dell'importo dell'affidamento ai sensi dell’art. 24, comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016, e minimum inderogabile, evincibile dal range di flessibilità del compenso liquidabile in ragione della complessità della prestazione dedotta nell’affidamento. Pertanto non sussiste un valore fisso e inderogabile dell’equo compenso per i professionisti negli appalti per i servizi di architettura e ingegneria. (2).

Il Consiglio di Stato ha chiaramente spiegato, nel riformare anche nel merito la sentenza di primo grado, che i due meccanismi di parametrizzazione restano normativamente distinti, tanto che il rinvio all’art. 9 del d.l. 1 del 2012 richiama, rispettivamente, un decreto del Ministro vigilante per la determinazione dei parametri di liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale (decreto del Ministro della giustizia, 20 luglio 2012, n. 140 in relazione ai servizi di ingegneria e architettura), da impiegarsi anche ai fini dell’acclaramento del compenso iniquo, e un decreto interministeriale (del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria (nella specie, d.i. 17 giugno 2016). Pur condividendo lo stesso meccanismo algoritmico di calcolo, il decreto del Ministro della giustizia, 20 luglio 2012, n. 140 stabilisce espressamente per le professioni dell’area tecnica un range di flessibilità in ragione della complessità della prestazione che tenga conto della natura dell'opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, di tal ché l'organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile. Il decreto interministeriale 17 giugno 2016 non contempla per contro alcun meccanismo di flessibilità, limitandosi a recepire la formula moltiplicatoria del decreto del Ministro della giustizia, 20 luglio 2012, n. 140. Ciò in quanto tale decreto interministeriale mira a definire i corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, utilizzabili dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell'importo dell'affidamento ai sensi dell’art. 24, comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016. Non risultano precedenti negli esatti termini. Cfr. quanto alla non ribassabilità degli importi dei compensi, da ritenersi fissi e inderogabili: l'appellata sentenza, T.a.r. per il Veneto, sez. III, 3 aprile 2024 n. 632; T.a.r. per il Lazio, sez. V-ter, 30 aprile 2024, n. 8580; T.r.g.a., Bolzano, 9 ottobre 2024, n. 230. Quanto alla ribassabilità, intesa come incompatibilità dei due sistemi: T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. II, 16 luglio 2024, n. 1494; T.a.r. per la Calabria, Reggio Calabria, 25 luglio 2024, n. 483. Con riferimento all'applicabilità della disciplina dell'equo compenso, nel vigore del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nella versione precedente le modifiche di cui all’art. 1, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (c.d. correttivo): cfr la successiva sentenza, Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2025, n. 844 in senso conforme alla sentenza de qua.

(1) Non risultano precedenti negli esatti termini

(2) Non risultano precedenti negli esatti termini


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di lavori

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di servizi

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di forniture

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri