Questioni di legittimità costituzionale in tema di vincolo di destinazione produttiva

Questioni di legittimità costituzionale in tema di vincolo di destinazione produttiva


Edilizia e urbanistica – Vincoli conformativi ed espropriativi – Vincolo di destinazione produttiva – Questione rilevante e non manifestamente infondata di costituzionalità


È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2 della l.reg. Liguria 7 febbraio 2008, n. 1, con riferimento agli artt. 3, 41, 42, 117, comma 1, quest’ultimo in relazione all’art. 1 protocollo addizionale CEDU, e 117, co. 2, lett. l) della Costituzione, nella parte in cui non prevede come condizione sufficiente ai fini della rimozione del vincolo destinazione d’uso (nel caso di specie quello alberghiero) quella della insostenibilità economica dell’attività economica (1).
La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell’Ufficio del massimario.
v. Corte cost. 29 maggio 1968, n. 58 ( in Foro it., 1968, I, 361) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei numeri 2, 3, 4 dell'art. 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dell'art. 40 stessa legge, nella parte in cui non prevedono un indennizzo per l'imposizione di limitazioni operanti immediatamente e a tempo indeterminato nei confronti del diritti reali, quando le limitazioni stesse abbiano contenuto espropriativo.


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

EDILIZIA e urbanistica, VINCOLI conformativi ed espropriativi

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri