Sul termine e sull’interesse ad impugnare il giudizio di avanzamento

Sul termine e sull’interesse ad impugnare il giudizio di avanzamento


Militare – Impugnazione in genere – Termini processuali in materia amministrativa - Giudizio di avanzamento – Notizia del risultato della procedura.

Il termine per impugnare gli atti della procedura di avanzamento decorre dalla data in cui l’interessato ha notizia del risultato della procedura medesima, acquisita tramite la conoscenza dell’approvazione finale di tutti gli atti e dei relativi effetti lesivi, non dal momento in cui l’interessato abbia conoscenza della illegittimità di tali atti accertata in sede giurisdizionale. Quindi deve escludersi che l’annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo possa giovare al cointeressato che non abbia tempestivamente proposto il gravame e per il quale, pertanto, si è già verificata una situazione di inoppugnabilità (1).

Militare – Impugnazione in genere – Interesse ad agire - Giudizio di avanzamento – Interesse al collocamento in una posizione migliore rispetto a quella di un altro candidato - Esclusione.

L’interesse ad impugnare il giudizio di avanzamento non è sostanziato dall’interesse al collocamento in una posizione migliore rispetto a quella di un altro candidato, ma dall’interesse ad essere iscritto nel quadro di avanzamento in una posizione utile ai fini della promozione al grado superiore (2)

Il Consiglio di Stato coglie l’occasione per segnalare che, ai sensi dell’art. 1090 del d.lgs. n. 66 del 2010 che, al comma 2, prevede che “Se si deve rinnovare un giudizio di avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica”, l’eventuale promozione “non è ricompresa tra quelle attribuite nell’anno in cui è rinnovato il giudizio. Se non sussiste vacanza nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado in cui deve essere effettuata la promozione, l’eventuale eccedenza, determinata dalla promozione stessa, è riassorbita al verificarsi della prima vacanza successiva al 1° luglio dell’anno dell’avvenuta promozione dell’interessato e comunque entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è rinnovato il giudizio. Se entro tale data non si sono verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalità di cui agli articoli 906 e 907”.

(1) Precedenti conformi: successivamente al parere oggetto di massimazione, Cons. Stato, sez. I, parere 7 settembre 2023, n. 1188. In generale, sul termine per impugnare gli atti di una procedura concorsuale, tra le tante: Cons. Stato, Ad. plen. 25 febbraio 2014, n. 9; Cons. Stato, Ad. plen., 29 gennaio 2003, n. 1; successivamente, fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 13 gennaio 2017, n. 65; Cons. Stato, sez. iv, 20 gennaio 2015, n. 143, secondo cui neppure la conoscenza di fatti reato, sopravvenuta grazie ad indagini penali, consente all’interessato di proporre tardivamente un ricorso giurisdizionale. Sull’impossibilità per il cointeressato che non abbia

tempestivamente proposto il gravame di giovarsi dell’annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo, Cons. Stato, Ad. plen. 27 febbraio 2019, nn. 4 e 5.

Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.

(2) Precedenti conformi: successivamente al parere oggetto di massimazione, Cons. Stato, sez. I, 7 settembre 2023, n. 1188.

Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

MILITARE

GIUSTIZIA amministrativa, IMPUGNAZIONI in genere

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri