Equo compenso e ammissibilità del ribasso su voci accessorie dell'offerta economica

Equo compenso e ammissibilità del ribasso su voci accessorie dell'offerta economica


Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di servizi – Equo compenso – Spese ed oneri accessori – Ribasso – Onere della prova

In difetto di prova o di puntuale e concreta allegazione di segno contrario, deve escludersi che l’eventuale ribasso del 100% formulato dal concorrente sulla voce “spese ed oneri accessori” possa comportare l’erosione dell’importo non ribassabile per prestazioni professionali individuato dalla lex specialis come “equo compenso” ai sensi della legge 21 aprile 2023, n. 49, specie nel caso in cui la disciplina di gara consenta il ribasso su spese ed oneri accessori, senza apporre limiti. (1).

La legge 21 aprile 2023, n. 49 (disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali) stabilisce che: a) per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti, per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (art. 1); b) le disposizioni della legge si applicano alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione (art. 2, comma 3); c) sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tal fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera, e sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale (art. 3, comma 2).

(1) Conformi: T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. II, 8 ottobre 2024, n. 3319. In senso parziale: T.a.r. per la Calabria, Reggio Calabria, 25 luglio 2024, n. 483 secondo cui vanno sottoposte al controllo di anomalia quelle offerte che, per la consistenza del ribasso sulle componenti accessorie (ad esempio, spese generali), possono apparire abusive in quanto volte a traslare su voci accessorie il ribasso economico che, in mancanza della legge n. 49 del 2023, sarebbe stato offerto sui compensi. Sul rapporto tra la normativa sull'equo compenso di cui alla l. n. 49 del 2023 e le procedure di gara dirette all'affidamento di servizi professionali: i) T.a.r. Veneto, sez. III, 3 aprile 2024, n. 632, secondo cui le norme prescrittive dell’equo compenso in favore dei professionisti sono imperative ed eterointegrative della lex specialis di gara e, pertanto, l'equo compenso non è suscettibile di ribasso (in tale senso, anche T.a.r. Lazio, sez. V ter, 30 aprile 2024, n. 8580); ii) T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. II, 16 luglio 2024, n. 1494; T.a.r. per la Calabria, Reggio Calabria, 25 luglio 2024, n. 483, secondo cui è ammissibile il ribasso sull’equo compenso, fermo restando il controllo di anomalia poichè un ribasso eccessivo potrebbe essere valutato come indicativo della scarsa serietà del'offerta.
 


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di lavori

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di servizi

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di forniture

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri