Non ammissione alla classe successiva dello studente affetto da DSA trasferito da altro istituto scolastico al termine del primo quadrimestre
Non ammissione alla classe successiva dello studente affetto da DSA trasferito da altro istituto scolastico al termine del primo quadrimestre
Non ammissione alla classe successiva dello studente affetto da DSA trasferito da altro istituto scolastico al termine del primo quadrimestre
Scuola – Mancata promozione di un allievo – Disturbi specifici dell'apprendimento – Piano didattico personalizzato
È legittimo il provvedimento di non ammissione alla classe successiva dello studente affetto da disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) che abbia riportato diverse insufficienze in materie di indirizzo del corso di studi e abbia manifestato interesse discontinuo e motivazione altalenante allo studio, anche se si sia avvalso delle misure previse nel piano didattico personalizzato (PDP). Difatti, il piano personalizzato può essere invocato per l’adozione degli strumenti necessari per l’acquisizione delle conoscenze del corso di studi, ma non per legittimare un curriculum scolastico in cui tale conoscenze non sono state acquisite. (1).
In motivazione la sezione ha evidenziato che le insufficienze riportate dall’alunno non erano dovute alla mancata attuazione del piano didattico personalizzato, bensì al limitato impegno e alla non sufficiente motivazione allo studio, come rilevato dal consiglio di classe, inoltre ha dato atto che il piano didattico personalizzato era stato approvato in modo tempestivo con indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate.
Scuola – Mancata promozione di un allievo – Trasferimento presso altro istituto scolastico alla fine del primo quadrimestre
È legittimo il provvedimento di non ammissione alla classe successiva dell’alunno che abbia riportato diverse insufficienze in materie di indirizzo del corso di studi e abbia manifestato discontinuo interesse e altalenante motivazione allo studio. I genitori sono tenuti a valutare con particolare attenzione l’effetto sul proprio figlio della scelta di cambiare istituto scolastico ed indirizzo ad anno iniziato (nel caso in esame, a ridosso della fine del primo quadrimestre), considerati anche l’andamento (nella specie, discreto) ed il livello di apprendimento del ragazzo nell’istituto di provenienza. (2).
Scuola – Mancata promozione di un allievo – Natura sanzionatoria – Esclusione – Finalità educativa e formativa
La mancata promozione alla classe scolastica successiva non ha carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative, poiché si sostanzia nell'accertamento del mancato raggiungimento di competenze ed abilità proprie della classe di scuola frequentata che consigliano la ripetizione dell'anno scolastico al fine di consentire di colmare lacune di apprendimento, nell'interesse specifico dello studente, soprattutto allorquando le carenze dimostrate siano numerose e riguardino materie fondamentali per l'indirizzo di studi scelto. (3).
(1) Conformi: T.r.g.a., Trento, 17 maggio 2022, n. 96.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Conformi: T.a.r. per la Toscana, sez. I, 17 ottobre 2017, n. 1246.
Anno di pubblicazione:
2024
Materia:
ISTRUZIONE pubblica
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri