Reintegrazione nel grado del militare rimosso: discrezionalità decisoria e profili valutativi

Reintegrazione nel grado del militare rimosso: discrezionalità decisoria e profili valutativi


Militare – Reintegrazione nel grado del militare rimosso – Discrezionalità dell’amministrazione - Valutazione di merito sugli aspetti rilevanti - Interesse della funzione pubblica istituzionale

 

Il militare rimosso per la perdita del grado può essere reintegrato nel grado medesimo, su domanda dell'interessato, previo parere favorevole della Corte militare d'appello, che tenga conto dei fatti e della loro natura, dei precedenti, della condotta militare e morale dell’interessato nonché di ogni altro elemento di giudizio.

Il Ministro della difesa, nell’adottare i propri provvedimenti, può discostarsi dal parere della Corte militare d’appello, ove lo stesso sia favorevole all’accoglimento della domanda.

La reintegrazione nel grado non costituisce un diritto correlato al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e non consegue automaticamente alla domanda, sussistendo in capo all'amministrazione un ampio potere di valutazione di merito sugli aspetti rilevanti, sotto il profilo dell'interesse della funzione pubblica istituzionale. (1)

 

Militare – Reintegrazione nel grado del militare rimosso – Discrezionalità dell’amministrazione - Valutazione di merito sugli aspetti rilevanti - Interesse della funzione pubblica istituzionale

 

L’amministrazione è tenuta a valutare se la concessione della reintegra risponda effettivamente non soltanto alle aspirazioni del militare riabilitato in sede penale, ma anche all'interesse pubblico di settore, in particolare con un apprezzamento in ordine alla riacquisizione da parte dell'interessato di quelle spiccate qualità morali che sono richieste per ogni appartenente ad un corpo militare.

La previsione dell'intervento nel procedimento amministrativo dell'autorità giudiziaria militare di vertice indica chiaramente che nell’ottica del legislatore l’accoglimento della istanza di reintegrazione costituisce un’ipotesi del tutto speciale e derogatoria.

(Nella fattispecie in esame, la sezione rileva che l’amministrazione ha ritenuto che la gravità dei fatti contestati al ricorrente , quali i “fatti di tentata corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio”, unitamente all’assenza di elementi che possano far qualificare la condotta del ricorrente come “ottima condotta morale e civile”, fossero sufficienti a motivare il diniego dell’istanza di reintegrazione nel grado, non ricorrendo, per contro, quell’ulteriore contegno positivo integrante la semplice buon condotta). (2)

 

 

(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. II, n. 468 del 2023; sez. I, n. 4176 del 2016; sez. IV, n. 2233 del 2011; Cons. Stato, sez. II, n. 1790 del 2022.

(2) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. IV, n. 6922 del 2020.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

MILITARE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri