Differimento del procedimento disciplinare a carico di militari all'esito del giudizio penale
Differimento del procedimento disciplinare a carico di militari all'esito del giudizio penale
Militare – Procedimento penale – Sospensione per pendenza del procedimento penale – Presupposti.
In base all’art. 1393 del decreto legislativo 15 maggio 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare): i) in via generale sussiste il dovere dell’amministrazione di avviare il procedimento disciplinare, ancorché sia pendente il procedimento penale; ii) l’amministrazione può ricorrere alla sospensione, ovvero non avviare il predetto procedimento disciplinare, solo in casi eccezionali, ovvero, per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità punibili con la consegna di rigore e con sanzioni disciplinari di stato, in presenza di una particolare complessità dell'accertamento del fatto o allorquando, all'esito degli accertamenti preliminari, non si disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare; iii) l’amministrazione militare è tenuta a non avviare il procedimento disciplinare ovvero a sospenderlo fino alla data di conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui il procedimento penale riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio. (1).
Militare – Procedimento disciplinare – Sospensione per pendenza del procedimento penale – Sindacato del giudice amministrativo.
In presenza di un fatto-reato che sia disciplinarmente rilevante e che sia anche connesso con lo svolgimento di compiti di servizio, il sindacato giurisdizionale postumo sulla legittimità della decisione dell’amministrazione in merito all’opzione tra il sospendere o meno il procedimento disciplinare va svolto ponendosi nell’ottica e nella posizione in cui si è trovata l’amministrazione medesima al momento della scelta, considerando, in particolare, il livello di informazioni o di conoscenze possedute, le peculiarità del caso concreto, la complessità dei fatti, la pluralità di soggetti coinvolti e la chiarezza delle risultanze probatorie. Pertanto, è legittimo il differimento tacito del procedimento disciplinare all’esito del giudizio penale qualora sia verosimile che i fatti addebitati al militare rientrino tra quelli per i quali è prevista la sospensione obbligatoria del procedimento ai sensi dell’art. 1393, comma 1 ultimo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare). (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 19 novembre 2024, n. 9257 secondo cui: i) i casi di sospensione del procedimento disciplinare ex art. 1393 c.m. sono tassativi e affidati alla più ampia discrezionalità dell’autorità disciplinare militare; ii) esulano dalla causa di servizio integrante il presupposto della pregiudizialità penale tutti quei fatti che -integrando in sede penale reati la commissione dei quali implica una cesura del rapporto di immedesimazione organica o comunque la riferibilità dei medesimo allo svolgimento della funzione o del servizio pubblico- non possono riferirsi ad un “adempimento di obblighi e doveri di servizio”; C.g.a., sez. giur., 6 novembre 2023, n. 761; Cons. Stato, sez. II, 3 novembre 2023, n. 9546; 6 giugno 2023, n. 5566; 17 febbraio 2023, n. 1688; Ad. plen. 13 settembre 2022, n. 14; sez. IV, 22 marzo 2021 n. 2428; 26 febbraio 2021, n. 1672.
(2) Conformi: in senso analogo Cons. Stato, sez. II, 19 novembre 2024, n. 9257.
Anno di pubblicazione:
2024
Materia:
MILITARE
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri