Legittimo il provvedimento dell'A.G.C.M. che irroghi una sanzione pecuniaria per violazione diffusa e reiterata dei termini di pagamento dei fornitori
Legittimo il provvedimento dell'A.G.C.M. che irroghi una sanzione pecuniaria per violazione diffusa e reiterata dei termini di pagamento dei fornitori
Legittimo il provvedimento dell'A.G.C.M. che irroghi una sanzione pecuniaria per violazione diffusa e reiterata dei termini di pagamento dei fornitori
Concorrenza – Abuso di dipendenza economica – Violazione diffusa e reiterata dei termini legali di pagamento delle transazioni commerciali – Abuso di autonomia negoziale
L’art. 9, comma 3-bis, secondo periodo, della l. 192 del 1998, che qualifica come un abuso la violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, posta in essere ai danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, prescindendo “dall’accertamento della dipendenza economica”, non è riconducibile nell’alveo dell’abuso di dipendenza economica di cui al precedente periodo. La violazione da essa sanzionata va ricondotta ai fenomeni dell’abuso dell’autonomia negoziale o della libertà contrattuale, che non necessariamente si innestano in rapporti segnati dalla dipendenza economica. Deve pertanto escludersi che la regola in questione richieda una verifica dello stato di dipendenza, che è, invece, postulato logico giuridico per affermare l’abuso di cui all’art. 9 della l. n. 192 del 1998. (1).
Concorrenza – Violazione diffusa e reiterata dei termini legali di pagamento delle transazioni commerciali – Superamento de termine legale – Iniquità clausola – Nullità di protezione
Nell’ipotesi in cui sia imposto da parte di un operatore economico ai propri fornitori un termine superiore a quello individuato ex lege, dall'art. 4 del d.lgs. 231 del 2002, deve verificarsi se tale termine non risulti gravemente iniquo ai sensi del successivo art. 7, che prevede la nullità relativa della clausola abusiva quando il termine di pagamento risulti gravemente iniquo in danno del creditore. Simile nullità di protezione è dichiarata d’ufficio, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero. La valutazione sull’iniquità della clausola contrattuale deve tener conto delle corrette prassi commerciali, non potendo prendere in considerazioni situazioni che sono, a loro volta, inique. (2).
Concorrenza – Violazione diffusa e reiterata dei termini legali di pagamento delle transazioni commerciali – Sanzioni amministrative – Funzione prevenzione speciale
La sanzione per la violazione dell’art. 9, comma 3-bis, secondo periodo, della l. 192 del 1998, da irrogarsi da parte dell’A.G.C.M., deve avere una funzione deterrente, da apprezzarsi anche in ragione della gravità della condotta contestata, per cui presenza di reiterate e diffuse violazioni del d.lgs. n. 231 del 2002 la stessa deve essere proporzionata alla gravità dell’illecito, onde realizzare la funzione special-preventiva tipica del diritto sanzionatorio. (3).
Nell'ipotesi di specie il collegio, dopo avere ricordato che vi è il potere/dovere del giudice amministrativo di effettuare un’autonoma valutazione della sanzione, ai sensidell’art. 134 comma 1, lett. c), c.p.a., che prevede la giurisdizione di merito sulle sanzioni amministrative, anche delle autorità amministrative indipendenti, ha ritenuto congrua la sanzione applicata dall'A.G.C.M. pari ad euro 800.000,00, ridotta per la novità della questione, laddove la stessa era stata stimata in euro 3.260.693,81 .
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Conformi: Quanto alla rilevabilità d'ufficio della nullità di protezione: Cassazione civile, sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242.
Anno di pubblicazione:
2024
Materia:
CONCORRENZA
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri