Sulla natura della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione e sulla conseguente non applicabilità della CEDU e della Carta di Nizza
Sulla natura della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione e sulla conseguente non applicabilità della CEDU e della Carta di Nizza
Sulla natura della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione e sulla conseguente non applicabilità della CEDU e della Carta di Nizza
Edilizia e urbanistica – Ordine di demolizione – Sanzione pecuniaria – Alternativa – Natura – Penale – Esclusione – Principio di proporzionalità – Abuso di necessità – Cedu – Applicabilità – Esclusione
La sanzione pecuniaria, alternativa alla demolizione, di cui all’art. 33, comma 2 del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, non ha natura penale né finalità punitive, assolvendo ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso; ne discende la non applicabilità del principio di proporzionalità tra reato e sanzione prevista dall’art. 49 comma 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) e dall’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), nemmeno con riguardo al diritto di proprietà di cui all’art. 17 CDFUE e art. 1 prot. 1 CEDU, poiché le misure adottate in materia di violazioni edilizie rientrano nel margine di apprezzamento rimesso agli Stati membri, sono fornite di base legale e sono volte al perseguimento dell’interesse generale al controllo del territorio e dell’uso dei beni, né viene in rilievo il c.d. abuso di necessità ai sensi dell’art. 8 CEDU, stante la natura pecuniaria e non reale della sanzione. (1).
(1) Conformi: Sulla natura della sanzione di cui in massima v. Cons. Stato, sez. VII, 2 maggio 2024, n. 3994; sez. VI, 23 aprile 2024, n. 3711; Ad. plen. 8 marzo 2024, n. 3; sez. II, 13 luglio 2023, n. 6865; sez. VI, 22 maggio 2017, n. 2378.
Anno di pubblicazione:
2024
Materia:
EDILIZIA e urbanistica, ORDINE di demolizione
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri