Sul rapporto tra applicazione temporanea e copertura del posto di presidente titolare di una Corte di giustizia tributaria
Sul rapporto tra applicazione temporanea e copertura del posto di presidente titolare di una Corte di giustizia tributaria
Sul rapporto tra applicazione temporanea e copertura del posto di presidente titolare di una Corte di giustizia tributaria
Magistrati – Applicazione temporanea – Motivi di salute – Presidenza – Copertura titolare – Differenza – Autonomia – Limiti d’età – Conseguenze
Sono legittime la deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (C.P.G.T.), adottata in esecuzione di un precedente giudicato, con cui un magistrato tributario venga applicato, “in sovrannumero” ed “in via esclusiva” presso una Corte di giustizia tributaria di primo grado con funzioni di presidente di corte, per motivi di salute, ma solo in via temporanea, nonché la deliberazione del C.P.G.T. che concluda la procedura di copertura del posto di presidente “titolare” della medesima C.G.T. di I grado, poiché le due procedure sono differenti e il ricorrente, essendo prossimo alla cessazione delle funzioni per limiti di età, non avrebbe potuto comunque partecipare alla procedura di copertura del posto di presidente “titolare”, stante la preclusione di cui all’articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 545 del 31 dicembre 1992, il quale stabilisce che “il Presidente non può essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l’età pensionabile entro i quattro anni successivi alla nomina”. (1).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
Anno di pubblicazione:
2024
Materia:
MAGISTRATI (trattamento economico e previdenziale)
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri