Giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno proposta da un privato nei confronti di altro privato. Cessione dell’interesse legittimo e conseguenze processuali
Giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno proposta da un privato nei confronti di altro privato. Cessione dell’interesse legittimo e conseguenze processuali
Giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno proposta da un privato nei confronti di altro privato. Cessione dell’interesse legittimo e conseguenze processuali
Giustizia amministrativa – Azione risarcitoria – Proposizione da parte di un soggetto privato nei confronti di altro soggetto privato – Giurisdizione amministrativa – Esclusione
Esula dall’ambito della giurisdizione amministrativa, per rientrare in quello della giurisdizione del giudice ordinario, la domanda risarcitoria proposta da un privato nei confronti di un altro privato. (1).
Fattispecie relativa a domanda di risarcimento del danno – asseritamente derivante dalla risoluzione di un contratto di trasporto di energia elettrica - proposta da una impresa privata nei confronti di E-Distribuzione. In motivazione è stato precisato che quand’anche si volesse ritenere E-Distribuzione concessionaria di un servizio pubblico, poiché la fonte costitutiva del diritto controverso (e la correlata causa petendi) rimane schiettamente privatistica (il contratto a suo tempo stipulato fra le due società e poi risolto da E-Distribuzione), la domanda rientrerebbe nella cognizione del giudice ordinario; in senso conforme, da ultimo, Cass. civ., sez. un., n. 26109 del 2024.
Giustizia amministrativa – Legittimazione al ricorso – Interessi legittimi – Cessionario – Esclusione
Posto che non è possibile trasferire la posizione soggettiva di interesse legittimo, avulsa dalla sottostante vicenda sostanziale, è inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta dal cessionario di tale posizione. (2).
In motivazione: i) si è posta in evidenza la peculiarità della vicenda in cui una società ha acquistato dalla curatela fallimentare la posizione soggettiva controversa relativa a giudizi concernenti solo domande di annullamento di provvedimenti amministrativi, giudizi ancora pendenti al momento della cessione e conclusi con la caducazione di tali provvedimenti; successivamente il cessionario ha proposto domanda di risarcimento del danno asseritamente derivante dalla esecuzione dei provvedimenti annullati; ii) si è ribadito quanto statuito dall’Adunanza plenaria n. 3 del 2022 (oggetto della News US n. 23 del 3 marzo 2022 nonché in Foro it., 2022, III, 292 con nota di D’ANGELO), per cui la personalità e l’attualità che connotano l’interesse legittimo presuppongono che l’ampliamento o la compressione del patrimonio giuridico derivi direttamente dall’esercizio del potere amministrativo e solo questo determina, in sede processuale, la legittimazione ad agire; per contro, le generiche posizioni di interesse che possono ricevere indirettamente pregiudizio legittimano i loro titolari a spiegare intervento in giudizio, ma non già ad impugnare autonomamente il provvedimento lesivo della sfera giuridica del soggetto con il quale intrattengono a diverso titolo rapporti giuridici (come da ultimo ribadito da Cons. Stato, Ad. plen., n. 15 del 2024); iii) si è ritenuto che solo il titolare dell’interesse legittimo può agire a tutela dello stesso, mentre l’avente causa del titolare rimane estraneo all’esercizio del potere e non può surrogarsi al primo nell’iniziativa giudiziale, sia che si tratti dell’azione demolitoria sia che si tratti di quella risarcitoria, né ai sensi dell’art. 2900 c.c. (Cons. Stato sez. V, 18 marzo 2024, n. 2606), né sulla base di un negozio di diritto privato, come nella fattispecie per cui è causa.
(1) Conformi: Cons. Stato, Ad. plen., 12 maggio 2017, n. 2 (oggetto della News US 16 maggio 2017, nonché in Foro it., 2017, III, 433 con nota di TRAVI).
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 7 marzo 2013, n. 1403. Nel senso che sia possibile trasferire l’interesse legittimo solo in una alla posizione sostanziale, Cons. Stato, sez. VI, 30 novembre 2020, n. 7520. Sulla necessità che la posizione di interesse legittimo sorga esclusivamente in relazione all’esercizio della funzione pubblica e non possa trovare origine in rapporti di diritto privato, Cons. Stato, sez. IV, 26 settembre 2017, n. 4484. Sulla diversa fattispecie della cessione, notificata all’Amministrazione debitrice, del credito risarcitorio, Cons. Stato, sez. IV, 15 luglio 2014, n. 3687.
Anno di pubblicazione:
2024
Materia:
GIUSTIZIA amministrativa, AZIONE risarcitoria
GIUSTIZIA amministrativa, LEGITTIMAZIONE al ricorso
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri