Concorso per ricercatore a tempo determinato e ruolo del consiglio della struttura accademica nella valutazione dei candidati
Concorso per ricercatore a tempo determinato e ruolo del consiglio della struttura accademica nella valutazione dei candidati
Concorso per ricercatore a tempo determinato e ruolo del consiglio della struttura accademica nella valutazione dei candidati
Giustizia amministrativa – appello – ius novorum – motivi di ricorso – argomentazioni a sostegno – differenza
In ordine all’ambito di applicazione del "divieto di nova" ex art. 104, comma 1, del codice del processo amministrativo, occorre distinguere tra motivo di ricorso e argomentazione a sostegno del medesimo, atteso che: I) il primo delimita e identifica la domanda spiegata nei confronti del giudice e in relazione ad esso si pone l’obbligo di corrispondere, in positivo o in negativo, tra chiesto e pronunciato, nel senso che il giudice deve pronunciarsi su ciascuno dei motivi e non soltanto su alcuni di essi; II) l’argomentazione è volta ad illustrare le diverse censure ma non è idonea, di per se stessa, ad ampliare o restringere la censura, e con essa la domanda. L’art. 104, comma 1, preclude la proposizione in appello di nuove domande od eccezioni non rilevabili d’ufficio ma non impedisce la formulazione in sede impugnatoria di nuove argomentazioni, volte a contrastare il percorso motivazionale sotteso alla decisione di primo grado senza ampliare il novero di censure indirizzate contro gli atti impugnati. (1).
Università – ricercatore – concorso a pubblico impiego – statuto speciale per la regione trentino alto adige – universita' di trento – potesta' regolamentare – principi fondamentali della Legge statale
Con riferimento alla delega di funzioni amministrative e legislative statali in materia di Università degli studi di Trento, l’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 obbliga l’Ateneo, nell’esercizio della potestà regolamentare ad esso conferita per la disciplina del reclutamento dei professori e dei ricercatori, a rispettare i principi fondamentali dettati dalla legge statale in materia, tra i quali vanno ricompresi la trasparenza, il merito, l’imparzialità e la par condicio che hanno anche rango costituzionale ai sensi degli artt. 3 e 97 della Costituzione. (2).
Università – ricercatore – concorso a pubblico impiego – statuto speciale per la regione trentino alto adige – Universita' di Trento – potesta' regolamentare – principi fondamentali della legge statale – consiglio della struttura accademica – commissione di concorso
Sono illegittime per violazione dei principi fondamentali di trasparenza, merito, imparzialità e par condicio posti in materia dalla legge statale e aventi rango costituzionale, le disposizioni contenute nel regolamento dell’Università di Trento che, travalicando i limiti di autonomia riconosciuti all'ateneo dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, sviliscono il ruolo della commissione di concorso e attribuiscono ruolo preminente al Consiglio della struttura accademica nelle procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato. Difatti, l’attribuzione al Consiglio della gestione di una parte della fase valutativa (quella relativa all’apprezzamento della presentazione del seminario ad opera dei candidati indicati come idonei dalla commissione giudicatrice), nonché – in esclusiva e senza altri controlli – della decisione sulla chiamata del candidato vincitore, è illegittima, essendo lo stesso Consiglio un organo che non offre idonee garanzie di imparzialità e competenza tecnica e comunque non essendo lo stesso deputato in via ordinaria allo svolgimento di attività valutative che spettano alle commissioni di concorso. (3).
In motivazione la sezione ha rilevato l’illegittimità della procedura selettiva evidenziando che la commissione di concorso non aveva individuato il candidato più meritevole in vista della sua chiamata, secondo quello che avrebbe dovuto essere il suo compito, ma si era limitata alla stesura di una lista di candidati idonei (pur se in ordine di preferenza), ai fini del successivo svolgimento, da parte di questi ultimi, del seminario innanzi al Consiglio di facoltà, deputato a valutare tale (ulteriore) prova e titolare del potere di identificare il vincitore e procedere alla sua chiamata.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 15 luglio 2024, n. 6336; sez. V, 21 agosto 2023, n. 7856; sez. VI, 29 gennaio 2020, n. 714; Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21 (in tema di revocazione)
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
Anno di pubblicazione:
2024
Materia:
GIUSTIZIA amministrativa, APPELLO
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri