Sui presupposti di formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione di un impianto radioelettrico e sulla natura del nulla osta dell’Enac

Sui presupposti di formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione di un impianto radioelettrico e sulla natura del nulla osta dell’Enac


Atto amministrativo – Silenzio assenso – Formazione – Requisiti di validità – Conformità disciplina sostanziale – Necessità – Esclusione


Va confermato l'orientamento secondo cui l'istituto del “silenzio-assenso” risponde ad una valutazione legale tipica in forza della quale l’inerzia “equivale” a provvedimento di accoglimento, con il corollario che, ove sussistono i requisiti di formazione del silenzio-assenso, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme a legge, non potendosi ritenere, invece, che la fattispecie sia produttiva di effetti soltanto ove corrispondente alla disciplina sostanziale, poiché ciò significherebbe, da un lato, sottrarre i titoli così formatisi alla disciplina della annullabilità, senza peraltro che tale trattamento differenziato discenda da una scelta legislativa oggettiva, legata al tipo di materia o di procedimento, bensì all’eventuale comportamento attivo o inerte della PA; dall’altro, vanificherebbe in radice le finalità di semplificazione dell’istituto, che viene realizzata stabilendo che il potere (primario) di provvedere viene meno con il decorso del termine procedimentale, residuando successivamente la sola possibilità di intervenire in autotutela sull’assetto di interessi formatosi “silenziosamente”. (1).

 

Atto amministrativo – Silenzio assenso – Formazione – Istanza impianto radioelettrico – Parere Enac – Requisito di validità – Esclusione – Elemento costitutivo – Necessità


La previsione di cui all’art. 115, comma 3, del d.lgs. n. 259 del 1 agosto 2003, che impone all’interessato, che presenti un'istanza di autorizzazione all’esercizio di un impianto radioelettrico, di acquisire preventivamente il benestare di competenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) relativamente agli aspetti di sicurezza aeronautici, configura tale nulla osta (che è rilasciato, tra l’altro, da amministrazione diversa dal comune) non come un requisito di validità ma come un elemento strutturale, necessario per lo stesso incardinamento dell’istanza; di tal che, in mancanza, non può ritenersi formato il silenzio assenso, trattandosi non di un requisito di validità del silenzio, ma di un presupposto essenziale che la specifica regola operante per tale fattispecie ha imposto di acquisire prima della presentazione dell’istanza. (2).


(1) Conformi: Cons. Stato sez. IV, 22 maggio 2024, n. 4552; Id., 26 aprile 2024, n. 3813; Cons. Stato sez. VI, 13 marzo 2024, n. 2459; Id., 16 agosto 2023, n. 7774; sez. II, 22 maggio 2023, n. 5072; sez. VI, 8 luglio 2022, n. 5746; Id., 6 luglio 2022, n. 10691.
Difformi: Cons. Stato, sez. VII, 16 febbraio 2023, n. 1634; sez. V, 4 ottobre 2022, n. 8489; sez. VI, 7 aprile 2021, n. 2799; sez. II, 18 febbraio 2021, n. 1474; sez. IV, 26 aprile 2018, n. 2513.

(2) Non risultano precedenti negli esatti termini


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

ATTO amministrativo, SILENZIO, assenso, inadempimento, rifiuto, rigetto, significativo

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri