Alla CGUE alcune questioni interpretative sugli obblighi di trasparenza relativi ai mandati fiduciari delle società fiduciarie
Alla CGUE alcune questioni interpretative sugli obblighi di trasparenza relativi ai mandati fiduciari delle società fiduciarie
Alla CGUE alcune questioni interpretative sugli obblighi di trasparenza relativi ai mandati fiduciari delle società fiduciarie
Unione Europea – Trust – Obblighi di trasparenza – Istituti giuridici affini – Nozione – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE
Vanno rimesse alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali: 1) Se la nozione di “istituti giuridici” di cui all’articolo 31, par. 1, par. 2, par. 10, della direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, come modificato dalla direttiva (UE) n. 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che compare nella versione italiana debba essere interpretata nel senso che essa si riferisce, in conformità a quanto evincibile dalle altre versioni linguistiche principali e dal contesto e dalle finalità della direttiva, alla sussistenza di una unione organica delle norme e dei principî che regolano un fenomeno sociale, o, invece, ad una concreta e specifica operazione economico-giuridico o, ancora, a tipologie di operazioni economico-giuridiche valutate secondo le loro caratteristiche sostanziali, che abbiano, in ogni caso, assetto o funzioni affini a quelli dei trust. (1).
Unione Europea – Trust – Obblighi di trasparenza – Istituti giuridici affini – Notifiche Stati Membri – Natura – Ricognitiva – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE
2) Se l’articolo 31, par. 10, della direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, come modificato dalla direttiva (UE) n. 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, debba essere interpretato nel senso che le notifiche effettuate dagli stati membri e la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio della Commissione non hanno valenza normativa vincolante ma sono atti meramente ricognitivi degli istituti giuridici affini ai trust presenti nei vari ordinamenti, con la conseguenza che spetta, comunque, al giudice nazionale e a codesta C.G.U.E. verificare, in caso di contestazione, la sussistenza di tale affinità rispetto ai trust dell’assetto o delle funzioni di tali istituti alla luce delle sole disposizioni della direttiva, non potendosi ritenere tali atti integrativi del diritto unionale vincolante. (2).
Unione Europea – Trust – Obblighi di trasparenza – Istituti giuridici affini – Mandati fiduciari – Società fiduciarie – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE
3) Se il diritto dell’Unione europea e, in particolare, i considerando 1, 2, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, e gli articoli 2, 3, par. 1, n. 6, e 31 della direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, e i considerando 4, 5, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, della direttiva (UE) n. 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una disciplina nazionale come quella di cui agli articoli 1, comma 2, lett. ee), 20, 21 e 22 del d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, nella parte in cui ricomprende tra gli istituti giuridici che hanno un assetto e funzioni affini a quelli dei trust i mandati fiduciari delle società fiduciarie. (3).
Unione Europea – Trust – Obblighi di trasparenza – Istituti giuridici affini – Mandati fiduciari – Società fiduciarie – Vigilanza Autorità nazionali – Proporzionalità – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE
In caso di risposta positiva al quesito n. 1 e al quesito n. 2, e alla ritenuta ricomprensione dei mandati fiduciari delle società fiduciarie nell’ambito applicativo della direttiva della direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, 4) Se il diritto dell’Unione europea e, in particolare, il principio di proporzionalità, e le disposizioni contenute nell’art. 31, par. 1, della direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, in combinato disposto con l’art. 5, par. 4, del T.U.E. e con i considerando n. 5 e n. 27 della direttiva (UE) n. 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, osti ad una disciplina nazionale come quella di cui agli articoli 1, comma 2, lett. ee), 20, 21 e 22 del d.Lgs. n. 231del 21 novembre 2007, nella parte in cui ricomprende tra gli istituti giuridici che hanno un assetto e funzioni affini a quelli dei trust i mandati fiduciari delle dalle società fiduciarie, sebbene l’attività di tali società sia sottoposta ad una serie di obblighi e soggetta alla vigilanza di varie autorità nazionali e considerati i rischi che le operazioni poste in essere possono comportare; (4).
Unione Europea – Trust – Obblighi di trasparenza – Istituti giuridici affini – Ravvicinamento disposizioni nazionali – Effetto utile – Validità – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE
5) Se le disposizioni di cui all’art. 31, par. 1, par. 2, e par. 10, della direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, come modificato dalla direttiva (UE) n. 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 siano invalidi per contrarietà alle disposizioni di cui agli artt. 114 e 288, par. 3, del T.F.U.E. e al principio dell’effetto utile. (5).
Unione Europea – Trust – Obblighi di trasparenza – Istituti giuridici affini – Accesso – Interesse rilevante e differenziato – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE
6) Se il diritto dell’Unione europea e, in particolare, i considerando n. 1, 2, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, della direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, nonché gli art. 30 e 31 di tale direttiva, i considerando n. 4, 5, 16-17, 25-34 della direttiva (UE) n. 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, gli artt. 6, 7, 8, 16, della C.D.F.U.E. e il principio di proporzionalità di cui all’art. 5, par. 4, del T.U.E, devono essere interpretati – anche alla luce della sentenza di codesta Corte, 22 novembre 2022, cause riunite C-37/20 e C-601/20, nel senso che essi ostano ad una disciplina come quella di cui all’art. 21, comma 4, lett. d-bis), del d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, e 7, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e della finanze, 11 marzo 2022, n. 55, che consente l’accesso ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale, richiedendo, altresì, che l’interesse sia diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non debba coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata (6).
La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell’Ufficio del massimario.
Anno di pubblicazione:
2024
Materia:
UNIONE Europea
TRUST
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri